Denuncia art. 19 registro: quando serve e cosa costa ometterla
Gli eventi che dopo la registrazione fanno maturare altra imposta, il conguaglio da autoliquidare in trenta giorni e le sanzioni previste per chi non denuncia
05/09/2026
6 min lettura
In sintesi
L'art. 19 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 non è una norma impositiva: è il canale con cui il contribuente segnala all'ufficio che, dopo la registrazione, è successo qualcosa che fa maturare altra imposta. L'avveramento della condizione sospensiva, l'esecuzione dell'atto condizionato prima dell'avveramento e ogni altro evento che a norma del testo unico dia luogo a ulteriore liquidazione vanno denunciati entro trenta giorni, previa autoliquidazione e pagamento, dalle parti contraenti, dai loro aventi causa e da chi ha richiesto la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto (art. 19, comma 1). Il termine sale a sessanta giorni solo se l'evento dedotto in condizione è connesso alla nascita o alla sopravvivenza di una persona (comma 2). Il comma 3 è stato abrogato dalla legge 23 dicembre 1999 n. 488.
Le norme che rinviano all'art. 19, e cosa si liquida in ciascuna
La formula «eventi che, a norma del presente testo unico, diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta» sembra generica, ma nel testo unico ha destinatari precisi: sono le disposizioni che rinviano espressamente all'art. 19 o che ne presuppongono l'applicazione. Riconoscerle in anticipo è ciò che evita la denuncia dimenticata, perché in tutti questi casi l'obbligo nasce mesi o anni dopo la registrazione, quando la pratica è chiusa da tempo.
| Voce | Quando scatta l'obbligo | Che cosa si liquida |
|---|---|---|
| Condizione sospensiva che si avvera, o atto eseguito prima dell'avveramento (art. 27, comma 2) | Alla data dell'avveramento della condizione o dell'esecuzione anticipata dell'atto | La differenza fra l'imposta dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell'atto e quella pagata alla registrazione in misura fissa |
| Corrispettivo determinato dopo la stipulazione (art. 35, comma 1) | Alla determinazione definitiva del corrispettivo | Il conguaglio rispetto al valore dichiarato alla registrazione, oppure il rimborso se l'imposta versata risulta maggiore del dovuto |
| Contratto a tempo indeterminato ancora in corso alla durata dichiarata (art. 36, comma 1) | Alla data di durata dichiarata, se a quella data il rapporto non è cessato | L'imposta commisurata alla maggiore durata effettiva del contratto |
| Proroga tacita di un contratto diverso dalla locazione di immobili (art. 36, comma 3) | Quando il contratto diventa vincolante per il nuovo periodo | L'imposta sull'ulteriore periodo di durata, secondo le norme vigenti in quel momento |
Il caso dell'atto sospensivamente condizionato è il più lineare: alla registrazione si paga l'imposta in misura fissa (art. 27, comma 1), e quando la condizione si verifica — o quando l'atto produce i suoi effetti prima che si verifichi — si riscuote la differenza fra l'imposta dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell'atto e quella già pagata in sede di registrazione (art. 27, comma 2). La norma applicabile si cristallizza quindi alla data dell'atto, non a quella dell'avveramento: un mutamento di aliquota nel frattempo non sposta il conto.
Il conguaglio su un corrispettivo determinato dopo la stipula
Se il corrispettivo deve essere determinato dopo la stipulazione, l'imposta si applica in base al valore dichiarato dalla parte che chiede la registrazione, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva, da denunciare a norma dell'art. 19; e se il contratto prevede che il corrispettivo possa variare fra un minimo e un massimo, il valore dichiarato non può essere inferiore al minimo (art. 35, commi 1 e 3).
Un contratto avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale non soggette a IVA prevede un corrispettivo variabile fra 200.000,00 € e 350.000,00 €. Alla registrazione le parti dichiarano il minimo e versano l'imposta proporzionale del 3 per cento prevista dall'art. 9 della Tariffa parte prima: 6.000,00 €. Quando il corrispettivo viene determinato in via definitiva in 300.000,00 €, l'imposta dovuta sale a 9.000,00 € e il conguaglio di 3.000,00 € va autoliquidato, versato e denunciato entro trenta giorni.
| Voce | Importo |
|---|---|
| Imposta versata alla registrazione sul minimo dichiarato: 3% su 200.000,00 € (art. 35, commi 1 e 3) | 6.000,00 € |
| Imposta dovuta sul corrispettivo definitivo: 3% su 300.000,00 € (art. 9, Tariffa parte prima) | 9.000,00 € |
| Conguaglio da autoliquidare, versare e denunciare entro trenta giorni (art. 19, comma 1) | 3.000,00 € |
| Sanzione se la denuncia viene omessa: 120% dell'imposta dovuta (art. 69, comma 1) | 3.600,00 € |
| Totale dovuto se il conguaglio non viene denunciato | 6.600,00 € |
Se il corrispettivo definitivo fosse risultato inferiore al minimo dichiarato, l'art. 35 avrebbe operato nella direzione opposta, con diritto al rimborso: la denuncia serve in entrambi i casi, perché è lo strumento con cui la determinazione definitiva entra a conoscenza dell'ufficio. La base su cui si calcola l'imposta è quella dell'art. 43, illustrata nella scheda sulla base imponibile dell'imposta di registro.
Quando la condizione non è una condizione, e la denuncia non serve
Una clausola chiamata «condizione sospensiva» non produce automaticamente il regime dell'art. 27, comma 1, e quindi non rinvia l'imposta proporzionale al momento della denuncia. Il comma 3 dello stesso articolo esclude dal regime le vendite con riserva di proprietà e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell'acquirente o del creditore; il comma 4 tiene invece nell'imposta fissa gli atti la cui efficacia dipende dalla mera volontà del venditore o dell'obbligato.
L'Agenzia delle Entrate ha applicato questa distinzione nella risposta a interpello n. 78 del 2024, su una cessione di marchio subordinata al pagamento del saldo del prezzo da parte dell'acquirente entro un termine pluriennale. Poiché quella condizione attribuisce all'acquirente il potere decisionale sull'efficacia del contratto in sé, è meramente potestativa ai fini fiscali e ricade nell'art. 27, comma 3: l'atto sconta subito l'aliquota proporzionale del 3 per cento sui corrispettivi già pagati e su quelli ancora da pagare, ai sensi dell'art. 9 della Tariffa parte prima. Non c'è imposta fissa in attesa dell'avveramento, e di conseguenza non c'è nessun conguaglio da denunciare al pagamento dell'ultima rata.
Il discrimine, come lo riporta la stessa risposta richiamando la Corte di Cassazione (sentenza 11 aprile 2014 n. 8544), non è che l'evento dipenda da un fatto volontario di una parte — quella è la condizione potestativa semplice — ma che una parte possa decidere direttamente della sorte del contratto: allora la condizione è meramente potestativa. Chi programma un'operazione contando sull'imposta fissa iniziale e sulla denuncia successiva sta scommettendo su questa qualificazione, e sull'esito sbagliato paga l'imposta proporzionale in anticipo rispetto a quanto previsto.
Chi la presenta, a quale ufficio, e cosa succede se non arriva
Il perimetro soggettivo è più ampio di quello che di solito si immagina: sono tenuti alla denuncia le parti contraenti, i loro aventi causa e coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione (art. 19, comma 1). L'ufficio competente non è uno qualsiasi: è quello che ha registrato l'atto a cui l'evento si riferisce. Sui soggetti obbligati alla registrazione in via ordinaria si rinvia alla scheda dedicata all'art. 57.
L'omissione è sanzionata dalla stessa norma che punisce l'omessa richiesta di registrazione: chi omette la presentazione delle denunce previste dall'art. 19 è punito con la sanzione amministrativa pari al 120 per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di 250,00 €; se la denuncia arriva con un ritardo non superiore a trenta giorni la sanzione scende al 45 per cento, con un minimo di 150,00 € (art. 69, comma 1). Sul conguaglio di 3.000,00 € dell'esempio precedente sono rispettivamente 3.600,00 € e 1.350,00 €.
Una precisazione che evita un errore frequente: per le locazioni e gli affitti di beni immobili il testo unico detta una disciplina propria, e non passa dall'art. 19. L'imposta dovuta per la registrazione e per cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite è liquidata dalle parti e assolta entro trenta giorni, e nello stesso termine va presentata all'ufficio presso cui è registrato il contratto la comunicazione relativa a cessioni, risoluzioni e proroghe (art. 17, comma 1); l'omesso versamento è sanzionato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 (art. 17, comma 1-bis). Il rinvio all'art. 19 resta invece per gli altri contratti a tempo indeterminato o con patto di proroga tacita (art. 36, commi 1 e 3), e per il regime del caso d'uso valgono le regole proprie dell'art. 6.
Riferimenti normativi
- D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 19, commi 1-2 — denuncia entro trenta giorni degli eventi successivi alla registrazione, previa autoliquidazione e pagamento; termine di sessanta giorni per l'evento connesso alla nascita o alla sopravvivenza di una persona.
- D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 17, commi 1 e 1-bis — disciplina propria delle locazioni e degli affitti di immobili: liquidazione dalle parti, versamento e comunicazione entro trenta giorni, sanzione ex art. 13 del D.Lgs. 471/1997 per l'omesso versamento.
- D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 27, commi 1-4 — atti sottoposti a condizione sospensiva: imposta fissa alla registrazione e differenza all'avveramento; esclusione delle vendite con riserva di proprietà e delle condizioni meramente potestative dell'acquirente o del creditore.
- D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 35, commi 1 e 3 — contratti a prezzo indeterminato: imposta sul valore dichiarato, conguaglio o rimborso da denunciare ex art. 19, valore non inferiore al minimo pattuito.
- D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 36, commi 1 e 3 — contratti a tempo indeterminato e con patto di proroga tacita: nuova denuncia ex art. 19 per la maggiore durata e per l'ulteriore periodo.
- D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 43 — base imponibile dell'imposta di registro.
- D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 69, comma 1 — sanzione del 120 per cento dell'imposta dovuta, minimo 250 euro, per l'omessa presentazione delle denunce previste dall'art. 19; 45 per cento con minimo di 150 euro se il ritardo non supera trenta giorni.
- D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, Tariffa parte prima, art. 9 — atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale: 3 per cento.
- Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 78 del 2024 — la condizione sospensiva costituita dal pagamento del prezzo da parte dell'acquirente è meramente potestativa: si applica l'art. 27, comma 3, con aliquota proporzionale del 3 per cento sui corrispettivi già pagati e su quelli da pagare.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 5 settembre 2026.
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