Modello 770 e Certificazione Unica: tre scadenze e le sanzioni
Il 16 marzo per i dipendenti, il 30 aprile per professionisti e agenti, il 31 ottobre per il 770: chi ha fino a cinque dipendenti può non presentarlo
08/09/2026
08/09/2026
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In sintesi
Chi corrisponde compensi soggetti a ritenuta alla fonte presenta ogni anno una dichiarazione unica relativa a tutti i percipienti, valida anche per i contributi INPS e per i premi INAIL, e rilascia a ciascun percipiente la Certificazione Unica (art. 4, commi 1 e 6-ter, DPR 22 luglio 1998 n. 322). Sono due adempimenti distinti, con calendari diversi.
Le scadenze del sostituto sono tre, non una: 16 marzo per la consegna della Certificazione Unica e per l'invio telematico delle certificazioni di lavoro dipendente, 30 aprile per quelle di lavoro autonomo abituale e, dal 2026, anche per le provvigioni, 31 ottobre per il modello 770. Nel 2026 il 31 ottobre cade di sabato, quindi il 770 si presenta entro lunedì 2 novembre. Chi al 31 dicembre precedente aveva al massimo cinque dipendenti può sostituire il 770 con i dati trasmessi mese per mese insieme ai versamenti.
Tre scadenze e non una: 16 marzo, 30 aprile, 31 ottobre
Il modello 770 raccoglie ritenute, contributi e premi di tutti i percipienti e sostituisce le dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi (art. 4, comma 2). La Certificazione Unica fa la strada opposta: attesta al singolo percipiente somme corrisposte, ritenute operate, detrazioni e contributi, e alimenta la dichiarazione precompilata.
- Lunedì 16 marzo 2026: Consegna della Certificazione Unica ai percipienti e invio telematico delle CU di lavoro dipendente, lavoro autonomo occasionale e redditi diversi — art. 4, c. 6-quater e c. 6-quinquies, DPR 322/1998
- Giovedì 30 aprile 2026: Invio delle CU che contengono solo lavoro autonomo abituale o provvigioni non occasionali di agenzia, mediazione e procacciamento — art. 4, c. 6-quinquies: dal 2026 la finestra comprende anche le provvigioni
- Entro cinque giorni dalla scadenza: Finestra di correzione senza sanzione, riservata alle certificazioni trasmesse con errori — non copre l'omissione né il semplice ritardo
- Entro sessanta giorni dalla scadenza: Trasmissione corretta con sanzione ridotta a un terzo, fino a 20.000 € per sostituto — art. 4, c. 6-quinquies, DPR 322/1998
- Sabato 31 ottobre 2026: Termine del modello 770 e delle CU con soli redditi esenti o non dichiarabili con la precompilata — cadendo di sabato non è il giorno utile
- Lunedì 2 novembre 2026: Termine effettivo del modello 770, primo giorno feriale successivo — proroga confermata dalle istruzioni alla Certificazione Unica 2026
Il termine del 770 nasce da due commi che non dicono la stessa cosa. I sostituti che operano le ritenute degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29 del DPR 600/1973 e che rilasciano la Certificazione Unica trasmettono la dichiarazione entro il 31 ottobre (art. 4, comma 3-bis). Tutti gli altri sostituti, gli intermediari e i soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti la presentano tra il 15 aprile e il 31 ottobre (art. 4, comma 4-bis): per loro esiste anche una data di apertura, per i primi solo quella di chiusura.
La consegna della Certificazione Unica al percipiente segue un binario suo: entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di corresponsione, oppure entro dodici giorni dalla richiesta se il rapporto di lavoro si interrompe prima (art. 4, comma 6-quater). Chi lascia l'azienda a maggio non aspetta il marzo dell'anno dopo.
Restano fuori da tutto i compensi pagati ai contribuenti in regime forfettario e a quelli in regime fiscale di vantaggio: dall'anno d'imposta 2024 il sostituto è esonerato dal rilascio, dalla consegna e dalla trasmissione della certificazione (art. 4, comma 6-septies). Su quei compensi, del resto, la ritenuta non si opera.
Dal 2026 anche le provvigioni degli agenti scivolano al 30 aprile
La finestra di fine aprile è nata nel 2025 per un problema di precompilata: i redditi di lavoro autonomo professionale non entrano nel modello 730, e l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 13/E del 4 marzo 2024, aveva già ammesso per l'anno d'imposta 2023 la trasmissione entro il termine del 770 proprio perché quei dati erano usati solo in via sperimentale.
Il quadro si è poi stabilizzato per gradi: per il 2025 il termine di quelle certificazioni è stato fissato al 31 marzo, e dal 2026 al 30 aprile. Con lo stesso passaggio la platea si è allargata: la finestra comprende ora anche le certificazioni che contengono esclusivamente provvigioni per prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari (art. 4, comma 6-quinquies). Chi paga agenti e procacciatori con la ritenuta sulle provvigioni ha quindi sei settimane in più rispetto alle certificazioni dei dipendenti, e le istruzioni della Certificazione Unica 2026 lo confermano espressamente.
Attenzione a due condizioni che si perdono facilmente. La finestra spetta solo se la certificazione contiene esclusivamente quei redditi: una CU mista, con un compenso professionale e un rimborso da lavoro dipendente, torna al 16 marzo. E le certificazioni che contengono solo redditi esenti o non dichiarabili con la precompilata, come il trattamento di fine rapporto, possono attendere il termine del 770.
Cento euro a certificazione: il conto del ritardo, e i cinque giorni che lo azzerano
La sanzione della Certificazione Unica non guarda l'imposta ma il numero dei documenti: 100 € per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, con un massimo di 50.000 € per sostituto d'imposta, e in deroga al cumulo giuridico dell'art. 12 del D.Lgs. 472/1997 (art. 4, comma 6-quinquies). Un errore su cinquanta percipienti non è un errore solo.
| Quando arriva la certificazione corretta | Sanzione complessiva |
|---|---|
| Entro cinque giorni dalla scadenza, nella sola ipotesi di trasmissione errata | 0,00 € |
| Entro sessanta giorni dalla scadenza: un terzo, con il tetto di 20.000 € per sostituto | 400,00 € |
| Oltre i sessanta giorni: 100 € per ogni certificazione, salvo ravvedimento | 1.200,00 € |
Due correttivi sono scritti nella stessa norma. Se la trasmissione è errata, la sanzione non si applica quando la certificazione corretta arriva entro i cinque giorni successivi alla scadenza. Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dal termine, la sanzione scende a un terzo, con un massimo di 20.000 €: su dodici certificazioni si passa da 1.200 € a 400 €.
Sopra queste finestre resta il ravvedimento operoso, e qui l'Agenzia delle entrate ha cambiato posizione. Con la circolare n. 12/E del 31 maggio 2024 ha superato la circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015, che lo escludeva: poiché il legislatore ha ammesso l'invio oltre il termine graduando la sanzione, il ravvedimento si applica anche alle Certificazioni Uniche tardive, e il percipiente può portare la CU rettificativa al professionista che gli predispone la dichiarazione. Il calcolo delle riduzioni è nella scheda sul ravvedimento operoso; le sanzioni del 770 omesso o infedele stanno invece nella scheda sulle sanzioni della dichiarazione dei sostituti.
Chi ha fino a cinque dipendenti versa e dichiara insieme, e il 770 non lo presenta
Dai versamenti relativi all'anno d'imposta 2025 esiste una via alternativa. Il sostituto che corrisponde redditi di lavoro dipendente o autonomo indica ogni mese, insieme al versamento delle ritenute, l'importo trattenuto, gli eventuali crediti e gli altri dati stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate: quelle comunicazioni sono equiparate a tutti gli effetti all'esposizione degli stessi dati nel modello 770 (art. 16 del D.Lgs. 8 gennaio 2024 n. 1).
La misura è sperimentale e ha un perimetro preciso: possono avvalersene i sostituti con non più di cinque dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente, e il numero massimo può essere ampliato con provvedimento dell'Agenzia. Chi vi aderisce per comportamento concludente resta vincolato per l'intero anno d'imposta, non può cambiare idea a metà strada, e paga con il modello F24 presentato solo attraverso i servizi telematici dell'Agenzia, autorizzando contestualmente l'addebito sul proprio IBAN.
Chi sceglie questa strada non troverà sorprese nel 2027: la soglia dei cinque dipendenti, l'adesione per comportamento concludente e l'equiparazione al 770 sono già riscritte, senza modifiche, nell'art. 65 del testo unico degli adempimenti e dell'accertamento (D.Lgs. 5 agosto 2026 n. 141). Cambia il numero dell'articolo, non l'adempimento.
Le domande di chi ci arriva
Entro quando devo consegnare le certificazioni uniche ai miei dipendenti?
Entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui somme e valori sono stati corrisposti (art. 4, comma 6-quater, DPR 322/1998). Se il rapporto di lavoro si è interrotto prima, la certificazione va consegnata entro dodici giorni dalla richiesta dell'interessato, senza aspettare marzo. La firma può essere apposta anche con sistemi di elaborazione automatica.
C'è una scadenza diversa per inviare le certificazioni dei compensi di lavoro autonomo nel 2025 e dal 2026?
Sì. Per l'anno d'imposta 2024 il termine era il 31 marzo 2025; dal 2026 le certificazioni che contengono esclusivamente redditi di lavoro autonomo abituale, o provvigioni non occasionali di agenzia e mediazione, si trasmettono entro il 30 aprile. La condizione è che la certificazione contenga solo quei redditi: se è mista, torna al 16 marzo.
Dal 2024 devo ancora fare le certificazioni per i fornitori in regime forfettario?
No. Dall'anno d'imposta 2024 il sostituto è esonerato dal rilascio, dalla consegna e dalla trasmissione telematica della certificazione per i compensi pagati a chi applica il regime forfettario o il regime fiscale di vantaggio (art. 4, comma 6-septies, DPR 322/1998). L'esonero riguarda quei tre adempimenti, non gli altri obblighi del sostituto.
Se mi accorgo di aver sbagliato l'invio della certificazione, ho qualche giorno di tolleranza per correggere senza prendere la sanzione?
Sì, cinque giorni dalla scadenza, ma solo per l'ipotesi di trasmissione errata: se la certificazione corretta arriva entro quel termine la sanzione non si applica. Entro sessanta giorni la sanzione si riduce a un terzo, con un massimo di 20.000 €. Oltre, restano i 100 € per certificazione e il ravvedimento operoso.
Riferimenti normativi
- Art. 4, comma 1, DPR 22 luglio 1998 n. 322: dichiarazione unica dei sostituti d'imposta, valida anche ai fini INPS e INAIL.
- Art. 4, comma 3-bis, DPR 322/1998: termine del 31 ottobre per i sostituti che operano le ritenute degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29 del DPR 600/1973.
- Art. 4, comma 4-bis, DPR 322/1998: presentazione telematica tra il 15 aprile e il 31 ottobre per gli altri sostituti e per gli intermediari.
- Art. 4, comma 6-ter, DPR 322/1998: contenuto della Certificazione Unica, che sostituisce le certificazioni ai fini contributivi.
- Art. 4, comma 6-quater, DPR 322/1998: consegna al percipiente entro il 16 marzo o entro dodici giorni dalla richiesta se il rapporto si interrompe.
- Art. 4, comma 6-quinquies, DPR 322/1998: invio telematico al 16 marzo, al 30 aprile dal 2026 per lavoro autonomo abituale e provvigioni, al termine del 770 per i redditi esenti; sanzione di 100 € per certificazione, massimo 50.000 €, con le due riduzioni.
- Art. 4, comma 6-septies, DPR 322/1998: esonero dalle certificazioni per i compensi ai forfettari dall'anno d'imposta 2024.
- Art. 16, D.Lgs. 8 gennaio 2024 n. 1: comunicazione mensile dei dati con il versamento, in luogo del 770, per i sostituti fino a cinque dipendenti.
- Risoluzione Agenzia delle entrate n. 13/E del 4 marzo 2024: termine di invio delle CU di lavoro autonomo professionale e uso sperimentale dei dati nella precompilata.
- Circolare Agenzia delle entrate n. 12/E del 31 maggio 2024: il ravvedimento operoso si applica alle Certificazioni Uniche trasmesse oltre il termine.
- Istruzioni alla Certificazione Unica 2026, Agenzia delle entrate: termini del 16 marzo, del 30 aprile e del 31 ottobre per il periodo d'imposta 2025 e proroga dei termini che scadono di sabato.
- Art. 65, D.Lgs. 5 agosto 2026 n. 141: testo unico degli adempimenti e dell'accertamento, applicabile dal 1° gennaio 2027.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata all'8 settembre 2026. Aggiornata al 8 settembre 2026.
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