DL 38/2026 misure fiscali ed economiche: il testo dopo la conversione
Decreto-legge 27 marzo 2026 n. 38, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2026 n. 88: decorrenze delle singole misure, articoli aggiunti in conversione e nuovo termine del concordato preventivo biennale.
01/09/2026
5 min lettura
In sintesi
Il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 («disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica») non è più un provvedimento provvisorio: è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88 (Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2026), entro il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 77 della Costituzione, che scadeva il 26 maggio 2026. Il testo che vale oggi è quello coordinato con la legge di conversione, consultabile su Normattiva: la conversione non si è limitata a confermare il decreto, ma vi ha aggiunto articoli (fra gli altri 2-bis, 7-bis, 8-bis, 8-ter, 10-bis, 18-bis) che non esistevano nella versione originaria.
Quando si applica
Il decreto interessa imprese e professionisti perché tocca IVA, redditi d'impresa, ritenute, riscossione e agevolazioni. Il perimetro applicativo è quello del testo coordinato, non del decreto nella versione del 27 marzo.
- Da quando: il decreto è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (art. 19); ogni articolo ha però la propria decorrenza, spesso retrodatata al 1° gennaio 2026.
- Attenzione alle decorrenze: la nuova base imponibile delle operazioni permutative (art. 1) si applica ai contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026; il ripristino del regime di esclusione dei dividendi e della PEX (art. 11) opera dal 1° gennaio 2026; la modifica alla maggiorazione dell'ammortamento (art. 7) riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026; le nuove regole sugli impatriati (art. 2) valgono per chi trasferisce la residenza fiscale in Italia dal periodo d'imposta 2027.
- Dove leggere il testo: il testo coordinato è su Normattiva; l'iter completo resta consultabile su
senato.it(A.S. 1852) edati.camera.it(A.C. 2935).
Come si applica nella pratica
Il percorso seguito dal provvedimento è quello ordinario dell'art. 77 della Costituzione:
| Tappa | Data | Esito |
|---|---|---|
| Emanazione DL n. 38 | 27 marzo 2026 | in vigore in via provvisoria dal giorno successivo alla pubblicazione |
| Approvazione Senato (A.S. 1852) | 14 maggio 2026 | approvato con modificazioni |
| Approvazione definitiva Camera (A.C. 2935) | 20 maggio 2026 | approvato |
| Legge di conversione | L. 22 maggio 2026, n. 88 (GU n. 117) | conversione perfezionata |
| Termine costituzionale dei 60 giorni | 26 maggio 2026 | rispettato |
Il punto pratico è che, con la conversione «con modificazioni», le due versioni del provvedimento non coincidono. Chi ha applicato il decreto fra il 28 marzo e il 22 maggio 2026 ha lavorato su un testo che in alcuni punti è stato poi cambiato, e su materie in cui la legge di conversione ha inserito articoli nuovi: il caso più rilevante per gli studi è l'art. 7-bis, aggiunto in conversione, che per il biennio 2026-2027 differisce al 31 ottobre 2026 il termine per aderire alla proposta di concordato preventivo biennale (o all'ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta per i soggetti non solari). Un termine del genere non era nel decreto originario: cercarlo lì non lo si trova.
Esempi pratici
Esempio 1 — Adesione al concordato preventivo biennale
Uno studio deve valutare l'adesione al concordato per il biennio 2026-2027. Il termine non è quello ordinario dell'art. 9, comma 3, del D.Lgs. 13/2024: l'art. 7-bis del DL 38/2026, introdotto dalla legge di conversione, lo differisce al 31 ottobre 2026. Chi avesse consultato solo il testo del decreto pubblicato il 27 marzo non avrebbe trovato la proroga.
Esempio 2 — Operazione permutativa a cavallo delle date
Una società effettua nel 2026 una cessione in permuta. La base imponibile IVA segue la nuova lettera d) dell'art. 13, comma 2, del DPR 633/1972 come sostituita dall'art. 1 del decreto, ma solo se il contratto è stato stipulato o rinnovato dal 1° gennaio 2026: per i contratti anteriori il criterio resta quello previgente. La verifica va fatta sulla data del contratto, non su quella dell'operazione.
Esempio 3 — Impatriati e residenza trasferita nel 2026
Un professionista rientra in Italia trasferendo la residenza fiscale nel corso del 2026. Le modifiche al regime degli impatriati recate dall'art. 2 del decreto si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza a decorrere dal periodo d'imposta 2027: per il 2026 vale la disciplina previgente, e impostare il calcolo sulle nuove regole porterebbe a un'imposta sbagliata.
Errori comuni e come evitarli
- Leggere il decreto nella versione originaria: dopo il 22 maggio 2026 fa fede il testo coordinato con la L. 88/2026; il decreto «nudo» non contiene gli articoli aggiunti in conversione.
- Non accorgersi degli articoli aggiunti: 2-bis, 7-bis, 8-bis, 8-ter, 10-bis e 18-bis nascono in conversione; è lì che stanno alcune delle novità più operative, a partire dal termine del concordato preventivo biennale.
- Confondere entrata in vigore e decorrenza: il decreto è in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione, ma i singoli articoli hanno decorrenze proprie, in più casi retroattive al 1° gennaio 2026.
- Applicare le nuove regole sugli impatriati già dal 2026: la norma decorre dai trasferimenti di residenza dal periodo d'imposta 2027.
- Citare la scheda come elenco completo delle misure: qui si descrivono l'esito della conversione e alcune decorrenze; il contenuto integrale va letto sul testo coordinato in Normattiva.
Riferimenti normativi
- Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 — «disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica», convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88 (GU n. 117 del 22 maggio 2026).
- Art. 1 del DL 38/2026 — trattamento IVA delle operazioni permutative e delle dazioni di pagamento (decorrenza dai contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026).
- Art. 2 del DL 38/2026 — modifiche al regime fiscale dei lavoratori impatriati (trasferimenti di residenza dal periodo d'imposta 2027).
- Art. 7 del DL 38/2026 — maggiorazione dell'ammortamento per investimenti in beni strumentali (investimenti dal 1° gennaio 2026).
- Art. 7-bis del DL 38/2026, introdotto dalla legge di conversione — concordato preventivo biennale, termine di adesione differito al 31 ottobre 2026 per il biennio 2026-2027.
- Art. 11 del DL 38/2026 — ripristino del regime di esclusione dei dividendi e del regime PEX, con effetto dal 1° gennaio 2026.
- Art. 19 del DL 38/2026 — entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
- Art. 77 della Costituzione — decretazione d'urgenza e conversione in legge entro sessanta giorni.
- Iter parlamentare: A.S. 1852 (Senato, approvato il 14 maggio 2026) e A.C. 2935 (Camera, approvazione definitiva il 20 maggio 2026).
Risorse correlate
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato né la consultazione del testo coordinato in Gazzetta Ufficiale e su Normattiva. Aggiornata al 1° settembre 2026.
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