Voucher cloud e cybersecurity: fino a 20.000 € a fondo perduto
Chi può chiedere il contributo del 50%, quali servizi entrano nel piano di spesa e le date dello sportello, dal 20 ottobre 2026 al 20 gennaio 2027
16/09/2026
08/09/2026
9 min lettura
In sintesi
Il sostegno alla domanda di servizi di cloud computing e cyber security è un contributo a fondo perduto del Ministero delle imprese e del made in Italy, concesso in regime de minimis alle PMI e ai lavoratori autonomi che acquistano servizi digitali da fornitori iscritti in un elenco ministeriale. Copre al massimo il 50% delle spese ammissibili e non può comunque superare 20.000 €, su un piano di spesa che non può valere meno di 4.000 €. La dotazione è di 150 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, di cui 71.065.813,34 € riservati alle regioni del Mezzogiorno. Dopo un anno di adempimenti sul lato dell'offerta, la misura è arrivata alle imprese: la compilazione della domanda apre alle ore 12.00 del 20 ottobre 2026 e l'invio va dalle 12.00 del 10 novembre 2026 alle 12.00 del 20 gennaio 2027.
Chi può chiedere il contributo, e il requisito che ne esclude parecchi
Possono accedere le PMI e i lavoratori autonomi che operano sull'intero territorio nazionale e che hanno i requisiti di ammissibilità dell'art. 4 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 18 luglio 2025. A questi si aggiunge una condizione che al momento della domanda dev'essere già soddisfatta, non promessa: disporre di un contratto per la fornitura di servizi di connettività con velocità minima in download di 30 Mbps. Chi lavora su una linea più lenta non è ammissibile finché non ha aggiornato il contratto, e l'aggiornamento richiede tempi che vanno messi in conto prima dell'apertura dello sportello, non dopo.
Sono ammessi al contributo anche i fornitori iscritti nell'elenco ministeriale, a condizione che acquistino i servizi da altri fornitori presenti nello stesso elenco. È una simmetria voluta: un'azienda informatica che vende servizi agevolati resta un'impresa che può a sua volta digitalizzarsi, purché non si finanzi da sola.
Ogni beneficiario può presentare una sola domanda, e le domande sono valutate in ordine cronologico di presentazione. L'accesso alla piattaforma avviene con SPID, carta nazionale dei servizi o carta d'identità elettronica.
Quanto copre: il 50% fino a 20.000 €, su un piano di almeno 4.000 €
L'art. 6, comma 1, del decreto del 18 luglio 2025 concede l'agevolazione sotto forma di contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili e, comunque, per un importo non superiore a 20.000 €. Dall'altra parte l'art. 5, comma 5, chiede che le spese del piano non risultino inferiori a 4.000 €. I due limiti lavorano in direzioni opposte e definiscono l'intervallo utile: sotto i 4.000 € di piano la domanda non è ammissibile, sopra i 40.000 € il contributo si ferma comunque a 20.000 € e la percentuale effettiva di copertura scende.
| Voce del piano di spesa | Importo |
|---|---|
| Servizi cloud di infrastruttura e piattaforma, abbonamento 24 mesi | 6.400,00 € |
| Servizi applicativi in abbonamento: contabilità, personale, CRM | 3.600,00 € |
| Hardware e software di cybersecurity: firewall e antivirus gestito | 3.200,00 € |
| Configurazione, monitoraggio e supporto continuativo (17,5% del piano) | 2.800,00 € |
| Contributo a fondo perduto: 50% del piano, entro il tetto di 20.000 € | 8.000,00 € |
| Valore del piano di spesa | 16.000,00 € |
Su un piano da 16.000 € il contributo è di 8.000 €, cioè esattamente il 50%; su un piano da 50.000 € resterebbe 20.000 €, il 40%. L'art. 6, comma 2, precisa che l'agevolazione è concessa in regime de minimis e può essere cumulata con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti della disciplina europea: l'importo concorre quindi al massimale triennale dell'impresa, e prima di presentare la domanda conviene verificare quanto ne è già stato consumato.
Che cosa entra nel piano di spesa, e la qualificazione che i servizi devono avere
L'art. 5, comma 1, del decreto chiude l'elenco in cinque lettere. Le prime due riguardano la sicurezza: soluzioni hardware (firewall, firewall di nuova generazione, router e switch sicuri, dispositivi di prevenzione delle intrusioni) e soluzioni software (antivirus e antimalware, monitoraggio delle reti, crittografia dei dati, sistemi di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza, gestione delle vulnerabilità). La terza copre i servizi cloud infrastrutturali: macchine virtuali, storage e backup, network e security con connettività VPN e protezione dagli attacchi di negazione del servizio, database. La quarta i servizi cloud in modalità applicativa: contabilità, gestione delle risorse umane, ERP, gestione dei contenuti digitali e commercio elettronico, gestione delle relazioni con i clienti. La quinta i servizi di configurazione, monitoraggio e supporto continuativo dei servizi.
Una condizione vale su tutte e cinque e va verificata prima di firmare qualunque contratto: l'art. 5, comma 2, richiede che i servizi siano qualificati come servizi cloud di livello 1 (QC1) ai sensi del regolamento n. 21007/24 e forniti da soggetti privati abilitati dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Non basta quindi che il fornitore sia iscritto all'elenco del Ministero: il singolo servizio dev'essere anche qualificato. Il comma 4 aggiunge un'esclusione altrettanto concreta: non sono ammissibili le spese per servizi con prestazioni analoghe a quelli già in uso presso il beneficiario, perché la misura finanzia soluzioni nuove e aggiuntive o più avanzate, non il rinnovo di ciò che l'impresa ha già.
Sui servizi di configurazione, monitoraggio e supporto continuativo la scheda della misura pubblicata dal Ministero, consultata l'8 settembre 2026, indica un tetto del 30% del piano complessivo; il decreto del 18 luglio 2025 non lo riporta, quindi va confermato sul provvedimento direttoriale prima di dimensionare quella voce. Su un piano da 16.000 € il tetto varrebbe 4.800 €.
Anche la durata è vincolata, e l'art. 5, comma 3, la fissa in due modi diversi. Se il piano è attuato unicamente con l'acquisto diretto di uno o più servizi, non può avere una durata superiore a dodici mesi, che decorrono dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione e non dalla firma del contratto. In tutti gli altri casi il piano dev'essere collegato ad abbonamenti di durata non inferiore a ventiquattro mesi; se l'abbonamento va oltre, le spese ammissibili restano limitate a quelle riconducibili ai primi ventiquattro mesi, e il resto è a carico dell'impresa.
Il fornitore non si sceglie sul mercato aperto. La spesa è ammissibile solo se sostenuta presso un soggetto iscritto nell'elenco dei fornitori abilitati, definito con il decreto direttoriale del 29 luglio 2026 dopo la fase di accreditamento aperta dal decreto direttoriale del 21 novembre 2025 e prorogata alle ore 12.00 del 27 maggio 2026 con il decreto direttoriale del 22 aprile 2026. Firmare un contratto con un fornitore non iscritto rende la spesa inammissibile, per quanto il servizio sia identico.
Dove finisce il contributo in bilancio, e come si tassa
La qualificazione dipende da che cosa il piano finanzia, non dal nome della misura, e il modo più semplice per non sbagliarla è tenere separate le voci di spesa fin dalla domanda.
La parte che copre costi di esercizio (canoni cloud, abbonamenti applicativi, servizi di supporto) è un contributo che spetta a norma di legge e in conto esercizio: l'art. 85, comma 1, lettera h), del TUIR considera ricavi «i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge», quindi concorre al reddito per competenza, nell'esercizio in cui matura la ragionevole certezza del diritto.
La parte che finanzia hardware capitalizzato, come un apparato firewall iscritto fra le immobilizzazioni materiali, segue invece la strada dei contributi in conto impianti. L'art. 88, comma 3, lettera b), del TUIR esclude dalle sopravvenienze attive i contributi «per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato», e l'OIC 16 chiede di rilevarli a conto economico con un criterio sistematico lungo la vita utile del cespite (§ 88), con il metodo indiretto — voce A5 «altri ricavi e proventi» e risconti passivi — oppure con quello diretto, portando il contributo a riduzione del costo del bene. La rilevazione avviene quando esiste ragionevole certezza che le condizioni siano soddisfatte e che il contributo sarà erogato (§ 87).
Alcune agevolazioni derogano espressamente alla concorrenza del contributo alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP. Questa no: il decreto del 18 luglio 2025, letto per intero l'8 settembre 2026, non contiene alcuna disposizione fiscale sul contributo, quindi valgono senza eccezioni le regole ordinarie appena descritte.
Lo sportello: si compila dal 20 ottobre, si invia dal 10 novembre
La procedura è in due tempi e la distinzione non è formale: la prima finestra serve a preparare la domanda con calma, la seconda a metterla in coda. Il decreto direttoriale del 4 agosto 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2026, fissa le modalità e i termini dello sportello.
- 18 luglio 2025: Il decreto ministeriale fissa criteri, requisiti e intensità dell'agevolazione
- Fino alle ore 12.00 del 27 maggio 2026: Iscrizione dei fornitori all'elenco ministeriale — termine prorogato con decreto direttoriale del 22 aprile 2026 rispetto alla scadenza fissata dal decreto direttoriale del 21 novembre 2025
- 29 luglio 2026: Il decreto direttoriale definisce l'elenco dei fornitori abilitati — solo le spese sostenute presso questi soggetti sono ammissibili
- Dalle ore 12.00 del 20 ottobre 2026: Si apre la compilazione della domanda sulla piattaforma — accesso con SPID, carta nazionale dei servizi o carta d'identità elettronica
- Dalle ore 12.00 del 10 novembre 2026 alle ore 12.00 del 20 gennaio 2027: Finestra di invio delle domande di agevolazione — una sola domanda per beneficiario, valutata in ordine cronologico di presentazione (decreto direttoriale del 4 agosto 2026)
Chi arriva al 10 novembre con il piano già compilato, il contratto di connettività in ordine e il fornitore scelto fra quelli iscritti gioca la partita su un piano diverso da chi comincia quel giorno: l'ordine cronologico di presentazione decide l'accesso a una dotazione che è capiente ma non illimitata.
Le domande di chi ci arriva
Un professionista con partita IVA individuale può chiedere il contributo?
Sì. La misura si rivolge alle PMI e ai lavoratori autonomi che operano sul territorio nazionale e che possiedono i requisiti dell'art. 4 del decreto del 18 luglio 2025, oltre al contratto di connettività con almeno 30 Mbps in download. Il vincolo della domanda unica per beneficiario vale allo stesso modo.
Posso comprare i servizi dal fornitore informatico con cui lavoro da anni?
Solo se è iscritto nell'elenco dei fornitori abilitati definito con il decreto direttoriale del 29 luglio 2026. Il contributo si spende presso quei soggetti e non altrove: una fattura di un fornitore non iscritto non è una spesa ammissibile, anche se il servizio acquistato rientra fra quelli agevolabili.
Quanto posso mettere di installazione e assistenza dentro il piano?
La scheda della misura pubblicata dal Ministero, letta l'8 settembre 2026, indica un tetto del 30% del piano: su 16.000 € sarebbero 4.800 € fra configurazione, monitoraggio e supporto continuativo dei servizi. Il decreto non riporta quel limite, quindi va confermato sul provvedimento direttoriale prima di impegnare la spesa.
Se il mio piano vale 50.000 € ricevo 25.000 € di contributo?
No: il contributo è del 50% delle spese ammissibili ma non può superare 20.000 €. Su un piano da 50.000 € la copertura effettiva scende quindi al 40%. Nell'altra direzione, un piano inferiore a 4.000 € non è ammissibile del tutto.
Il contributo incide sugli altri aiuti che l'impresa ha ricevuto?
Sì, perché è concesso in regime de minimis: l'importo va conteggiato nel massimale triennale dell'impresa insieme agli altri aiuti della stessa natura. Conviene verificare il consumato prima della domanda, per non scoprire in istruttoria che il plafond non capiente riduce il contributo.
Riferimenti normativi
- Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 18 luglio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2025 — requisiti di ammissibilità dei beneficiari (art. 4); elenco chiuso dei servizi, qualificazione QC1 e abilitazione ACN, durata dei piani, esclusione dei servizi analoghi a quelli già in uso e soglia di 4.000 € (art. 5); contributo a fondo perduto del 50% entro 20.000 € e regime de minimis cumulabile (art. 6); procedura valutativa a sportello (art. 7).
- Decreto direttoriale 21 novembre 2025 — modalità di formazione dell'elenco dei fornitori abilitati; decreto direttoriale 22 aprile 2026 — proroga dell'iscrizione alle ore 12.00 del 27 maggio 2026; decreto direttoriale 29 luglio 2026 — definizione dell'elenco.
- Decreto direttoriale 4 agosto 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2026 — modalità e termini dello sportello per le PMI e i lavoratori autonomi.
- Scheda della misura «Sostegno alla domanda di servizi di cloud computing e cyber security» pubblicata dal Ministero delle imprese e del made in Italy, consultata l'8 settembre 2026 — dotazione di 150 milioni di euro sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, riserva per il Mezzogiorno, importi e percentuali del contributo, date dello sportello.
- DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 85, comma 1, lettera h) — i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge sono ricavi; art. 88, comma 3, lettera b) — esclusione dalle sopravvenienze attive dei contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili.
- OIC 16 «Immobilizzazioni materiali», §§ 86-88 — definizione, momento di rilevazione e imputazione sistematica dei contributi in conto impianti, con il metodo indiretto o diretto.
Gli atti ministeriali della misura non rientrano fra i riferimenti normativi qui sopra: se ne riportano data, oggetto ed estremi di pubblicazione. Le sole cifre che non vengono dal decreto sono la dotazione, la riserva per il Mezzogiorno, le date dello sportello e il tetto del 30% sui servizi, che vengono dalla pagina del Ministero nella versione letta l'8 settembre 2026.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata all'8 settembre 2026. Aggiornata al 16 settembre 2026.
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