Codice degli incentivi: revoca, cumulo e controlli sui contributi
Da quali bandi si applica, cosa esclude sempre dall'accesso, quando un contributo si revoca e quanto costa restituirlo, con o senza maggiorazione
30/09/2026
30/09/2026
10 min lettura
In sintesi
Dal 1° gennaio 2026 il D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184, il Codice degli incentivi, detta le regole comuni ai contributi a fondo perduto, ai finanziamenti agevolati e alle garanzie pubbliche per le imprese, e abroga il D.Lgs. 123/1998 che le aveva regolate fino al 2025. Le norme che accompagnano il contributo dalla domanda alla revoca (capo III, articoli da 6 a 19) valgono per i bandi non ancora pubblicati al 1° gennaio 2026: chi ha ottenuto un contributo su un bando precedente resta alle regole di quel bando.
Per chi chiede o ha già incassato un contributo, le regole che toccano il lavoro di tutti i giorni sono quattro:
- alcune cause di esclusione valgono per ogni bando, e il DURC si controlla sia alla concessione sia al pagamento;
- se il bando ammette il cumulo, le agevolazioni sugli stessi costi restano entro le intensità massime degli aiuti di Stato;
- chi subisce una revoca restituisce quanto ha incassato con gli interessi al tasso ufficiale di riferimento della BCE, più cinque punti quando la causa è un fatto addebitato all'impresa;
- chi rinuncia restituisce quanto ha incassato con l'interesse al tasso BCE, senza i cinque punti di maggiorazione.
Quali contributi segue, e da quando
Il Codice riguarda le agevolazioni concesse nelle forme dell'articolo 12: contributo a fondo perduto, garanzia su operazioni finanziarie come quelle del Fondo di garanzia per le PMI, finanziamento agevolato, intervento nel capitale di rischio, agevolazioni fiscali e contributive (art. 12, comma 1).
Due famiglie restano in gran parte fuori (art. 1, comma 2). Le agevolazioni fiscali automatiche, quelle che non passano da un'istruttoria valutativa e al massimo verificano il rispetto dello stanziamento, seguono la propria legge; del Codice valgono solo la comunicazione preventiva dell'importo che si intende usare, per i crediti d'imposta (art. 19, comma 2), e, se costituiscono aiuti di Stato o sono fruite in regime de minimis, la registrazione del regime di aiuto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (art. 19, comma 3). Agli sgravi contributivi il capo III si applica soltanto per la disciplina sulla delocalizzazione dell'articolo 16, ma valgono gli altri capi del Codice (art. 19, comma 4). L'articolo 19 riguarda però gli incentivi fiscali e contributivi istituiti con legge dopo il 1° gennaio 2026 (art. 25, comma 1). Gli incentivi fiscali che prevedono un'istruttoria valutativa entrano invece nel Codice, ma per fruizione e recupero, controlli compresi, resta la loro legge di settore (art. 19, comma 1).
Per un bando la data che conta è quella di pubblicazione. Il capo III si applica ai bandi non ancora pubblicati al 1° gennaio 2026; per quelli già pubblicati continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti richiamate dal bando (art. 25, comma 1), anche se il D.Lgs. 123/1998 è stato abrogato (art. 24, comma 1).
- Domanda: È un'agevolazione fiscale automatica, senza istruttoria valutativa?
- sì → Resta la legge di settore; se l'incentivo è istituito dopo il 1° gennaio 2026, del Codice valgono l'art. 19, comma 2 (credito d'imposta) e comma 3 (aiuti di Stato o de minimis)
- no → È uno sgravio sui contributi previdenziali?
- Domanda: È uno sgravio sui contributi previdenziali?
- sì → Resta la legge di settore; se lo sgravio è istituito dopo il 1° gennaio 2026, del capo III vale solo la disciplina sulla delocalizzazione (art. 16)
- no → Il bando era già pubblicato al 1° gennaio 2026?
- Domanda: Il bando era già pubblicato al 1° gennaio 2026?
- sì → Restano le regole previgenti richiamate dal bando
- no → Si applica il capo III (artt. 6-19); per un incentivo fiscale con istruttoria valutativa istituito dopo il 1° gennaio 2026, fruizione, controlli e recupero seguono la legge di settore (art. 19, c. 1)
- Esito: Resta la legge di settore; se l'incentivo è istituito dopo il 1° gennaio 2026, del Codice valgono l'art. 19, comma 2 (credito d'imposta) e comma 3 (aiuti di Stato o de minimis)
- Esito: Resta la legge di settore; se lo sgravio è istituito dopo il 1° gennaio 2026, del capo III vale solo la disciplina sulla delocalizzazione (art. 16)
- Esito: Restano le regole previgenti richiamate dal bando
- Esito: Si applica il capo III (artt. 6-19); per un incentivo fiscale con istruttoria valutativa istituito dopo il 1° gennaio 2026, fruizione, controlli e recupero seguono la legge di settore (art. 19, c. 1)
Prima della domanda, e prima dell'ordine
Ogni bando fissa le sue condizioni, ma l'articolo 9 elenca le cause che precludono sempre l'accesso: una causa ostativa antimafia, la sanzione interdittiva del D.Lgs. 231/2001 o un altro divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, la condanna definitiva di legali rappresentanti o amministratori per i reati che escludono dagli appalti, le violazioni contributive che impediscono il rilascio del DURC, una delocalizzazione o una cessazione di attività ai sensi dell'articolo 16. A questa lista si aggiunge la mancata stipula della polizza contro i danni catastrofali prevista dall'articolo 1, comma 101, della legge 213/2023. Le esclusioni dell'articolo 9 non valgono per le agevolazioni fiscali automatiche né per gli sgravi contributivi.
Per le agevolazioni sugli investimenti il DURC si controlla due volte (art. 18, commi 3 e 4). Alla concessione deve attestare la regolarità ed essere in corso di validità, cioè rilasciato da non più di 120 giorni. Al pagamento, se segnala un debito, il soggetto che eroga trattiene l'importo e lo versa direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa edile per i lavori. Sulle erogazioni sopra la soglia dell'articolo 48-bis del DPR 602/1973 scatta anche la verifica delle somme iscritte a ruolo.
Il soccorso istruttorio ha limiti precisi: non si sanano le carenze che rendono incerta l'identità di chi presenta la domanda, i documenti che il bando chiede a pena di inammissibilità e le domande inviate con modalità diverse da quelle del bando (art. 14, comma 2). Sul fronte della spesa, ogni fattura deve riportare il codice unico di progetto (CUP) o, nei casi ammessi, altri identificativi idonei: è la condizione perché la spesa sia tracciabile e quindi ammissibile (art. 11, comma 2).
La data dell'ordine ai fornitori va controllata prima di presentare la domanda. Il Codice fa salva la disciplina europea degli aiuti di Stato (art. 1, comma 5), e per gli aiuti concessi su domanda il regolamento (UE) n. 651/2014 riconosce l'effetto di incentivazione solo se la domanda scritta precede l'avvio dei lavori. La risposta a interpello n. 169/2026 dell'Agenzia delle entrate ricorda che l'avvio coincide con il primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare i beni, o con qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, se arriva prima. Un ordine firmato o un contratto di leasing sottoscritto prima della domanda bastano quindi a far perdere un aiuto soggetto a questa regola. Per le agevolazioni fiscali automatiche il criterio cambia: la misura deve essere entrata in vigore prima dell'avvio, e nel caso esaminato dalla stessa risposta un leasing stipulato a febbraio 2026 è stato ritenuto compatibile con il credito d'imposta ZES unica per il 2026.
Due agevolazioni sullo stesso progetto
Il Codice lascia la decisione al bando: è il bando a dire se si possono sommare più agevolazioni, distinguendo fra costi diversi della stessa operazione e stessi costi, nel rispetto delle regole sugli aiuti di Stato e di quelle della fonte che finanzia l'incentivo (art. 12, comma 3). Quando le agevolazioni sono aiuti di Stato, l'importo complessivo resta entro le intensità massime o i massimali europei (art. 12, comma 2). Superare i limiti di cumulo è una causa di revoca (art. 17, comma 2, lettera g).
| Voce | Costi diversi dello stesso progetto | Stessi costi |
|---|---|---|
| Esempio | Un contributo sul macchinario, un voucher sulla consulenza | Un contributo e un credito d'imposta sullo stesso macchinario |
| Chi decide se è ammesso | Il bando (art. 12, comma 3) | Il bando, entro le intensità massime degli aiuti di Stato (art. 12, commi 2 e 3) |
| Cosa si controlla | Che ogni fattura sia imputata a un solo incentivo | Che la somma delle agevolazioni resti nel limite fissato; per il credito beni strumentali della legge 160/2019 il 100% del costo, risparmio d'imposta compreso |
| Se il limite si supera | Revoca per mancato rispetto del cumulo (art. 17, comma 2, lettera g) | Riduzione dell'agevolazione fino al limite, altrimenti revoca |
Sugli stessi costi il limite si misura sul vantaggio effettivo. Nella risposta n. 604/2021 l'Agenzia delle entrate ha esaminato un contributo regionale del 50% e il credito d'imposta del 40% per beni strumentali della legge 160/2019 sullo stesso macchinario: nel calcolo del tetto del 100% del costo va compreso anche il risparmio d'imposta dovuto al fatto che il credito non è tassato, e se la somma supera il costo il credito si riduce fino a rientrarvi.
Revoca o rinuncia: quanto si restituisce
L'articolo 17 elenca le cause di revoca comuni a tutti i bandi. Per una PMI le più frequenti sono il requisito mancante scoperto dopo l'ammissione per un fatto imputabile all'impresa (lettera a), il progetto non realizzato nei termini (lettera b), la cessione o la distrazione dei beni agevolati prima di tre anni dal completamento dell'investimento se il bando non fissa un periodo diverso (lettera c, cinque anni per le grandi imprese), una causa di esclusione dell'articolo 9 accertata dopo l'ammissione (lettera i) e la rinuncia (lettera m). Per il DURC irregolare la lettera i) fa salvo l'intervento sostitutivo: prima della revoca c'è la trattenuta versata agli enti. La revoca può essere totale o parziale, purché proporzionata all'inadempimento secondo quanto prevede il bando (comma 3).
Con la revoca si restituisce quanto ricevuto, maggiorato di un interesse al tasso ufficiale di riferimento della Banca centrale europea in vigore alla data dell'atto di revoca (comma 4). Il tasso sale di cinque punti percentuali quando la revoca dipende da un fatto addebitato all'impresa, compreso il requisito mancante della lettera a), oppure da una delocalizzazione o da un calo dell'occupazione regolati dall'articolo 16. La maggiorazione non si applica alla rinuncia, né quando l'agevolazione viene ridotta perché l'impresa ha speso meno del previsto. Il comma 4 aggancia l'interesse al tasso ufficiale di riferimento della Banca centrale europea vigente alla data dell'atto di revoca, ma non dice da quale data corrono gli interessi: il caso che segue li calcola dall'incasso alla restituzione, su 365 giorni, ed è un'ipotesi da confrontare con il provvedimento di revoca.
Una srl metalmeccanica con 18 dipendenti è ammessa a un bando ministeriale pubblicato a febbraio 2026: contributo in conto impianti del 40% su un investimento di 150.000 €, pari a 60.000 €. Il 2/4/2026 incassa un anticipo di 18.000 € presentando una fideiussione di pari importo (art. 15, comma 2). A settembre il progetto si ferma e l'atto di revoca è del 18/9/2026. Il comma 4 non dice quale tasso BCE usare: il caso prende quello sulle operazioni di rifinanziamento principali, 2,65% dal 16/9/2026, il tasso che ha preso il posto del tasso ufficiale di riferimento della Banca d'Italia, cessato il 31/12/2003; con il tasso sui depositi (2,50%) gli interessi scenderebbero a 221,92 €. L'impresa restituisce il 29/9/2026, 180 giorni dopo l'incasso.
| Voce | Rinuncia (lettera m) | Requisito mancante (lettera a) |
|---|---|---|
| Anticipo incassato il 2/4/2026 | 18.000,00 € | 18.000,00 € |
| Interessi al 2,65% per 180 giorni | 235,23 € | 235,23 € |
| Maggiorazione di 5 punti per 180 giorni | 0,00 € | 443,84 € |
| Da restituire il 29/9/2026 | 18.235,23 € | 18.679,07 € |
Se il fermo nasce da una scelta dell'impresa, che rinuncia, gli interessi sono 235,23 € e il totale da restituire è 18.235,23 €. Se invece un controllo accerta che un requisito dichiarato in domanda mancava per un fatto dell'impresa, alla stessa cifra si aggiungono 443,84 € di maggiorazione, per un totale di 18.679,07 €. Chi non restituisce spontaneamente viene iscritto a ruolo per la somma dovuta con interessi e maggiorazioni, e il credito dell'amministrazione passa davanti agli altri creditori, salvo le spese di giustizia e i privilegi dell'articolo 2751-bis del codice civile (comma 6).
Prima dell'atto l'impresa riceve la comunicazione di avvio del procedimento e può presentare memorie, secondo gli articoli da 7 a 10 della legge 241/1990 (comma 7). La delocalizzazione ha conseguenze più pesanti: se l'attività agevolata si sposta fuori dall'Unione europea o dallo Spazio economico europeo entro cinque anni dal completamento dell'investimento, dieci per le grandi imprese, l'impresa decade dalle agevolazioni, restituisce quanto fruito per l'attività delocalizzata con la maggiorazione e paga una sanzione da due a quattro volte l'aiuto fruito (art. 16, comma 1).
Le domande di chi ci arriva
Il Codice degli incentivi vale anche per un bando già aperto?
Dipende dalla data di pubblicazione. Le regole del capo III, dalla domanda ai controlli, si applicano ai bandi non ancora pubblicati al 1° gennaio 2026, data di entrata in vigore del Codice; per quelli pubblicati prima restano le disposizioni previgenti richiamate dal bando (art. 25, comma 1). Lo schema è nella sezione «Quali contributi segue, e da quando».
Posso farmi pagare la stessa spesa da due incentivi diversi?
Solo se il bando ammette il cumulo sugli stessi costi, e sempre entro le intensità massime degli aiuti di Stato (art. 12, commi 2 e 3). Superare i limiti di cumulo porta alla revoca (art. 17, comma 2, lettera g). Il confronto fra costi diversi e stessi costi è nella sezione «Due agevolazioni sullo stesso progetto».
Se rinuncio a un contributo già incassato devo pagare la maggiorazione?
No. Si restituisce quanto incassato con l'interesse al tasso ufficiale di riferimento della BCE in vigore alla data dell'atto; i cinque punti in più riguardano le revoche per fatti addebitati all'impresa o per delocalizzazione (art. 17, comma 4). Su un anticipo di 18.000 € tenuto 180 giorni la maggiorazione evitata vale 443,84 €.
Se vendo il macchinario agevolato dopo due anni perdo il contributo?
Per una PMI sì, se il bando non fissa un periodo diverso: la revoca scatta quando i beni agevolati sono venduti, ceduti o distratti prima di tre anni dal completamento dell'investimento, cinque per le grandi imprese. La revoca può riguardare solo una parte del contributo, in proporzione all'inadempimento (art. 17, commi 2 e 3).
Entro quando l'amministrazione può revocare un contributo?
Entro il termine ordinario di prescrizione del diritto al recupero, dieci anni (art. 2946 del codice civile), che decorre dalla data in cui la causa di revoca è rilevabile (art. 17, comma 7). Per gli incentivi fiscali e contributivi restano i termini della loro disciplina di settore.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184, Codice degli incentivi (GU n. 286 del 10 dicembre 2025), in vigore dal 1° gennaio 2026: artt. 1, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25 e 28
- art. 2946 del codice civile (prescrizione ordinaria)
- regolamento (UE) n. 651/2014, artt. 2 e 6 (effetto di incentivazione e avvio dei lavori), come richiamato dalla risposta n. 169/2026
- risposta a interpello dell'Agenzia delle entrate n. 169 del 2026 (avvio dell'investimento e principio di incentivazione)
- risposta a interpello dell'Agenzia delle entrate n. 604 del 2021 (cumulo di credito d'imposta e contributo regionale entro il 100% del costo)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 30 settembre 2026.
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