Credito d'imposta 4.0 agricoltura e pesca: L. 199/2025
Il contributo sotto forma di credito d'imposta al 40 per cento per gli investimenti dei settori agricolo e ittico: misura, plafond, cumulo e vincoli
01/09/2026
9 min lettura
I commi 454-459 della legge di bilancio 2026 aprono al settore primario un credito del 40 per cento sugli investimenti in beni 4.0, dentro un plafond di 2.100.000 euro l'anno.
In sintesi
Le imprese della produzione primaria di prodotti agricoli e quelle della pesca e dell'acquacoltura che acquistano beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi negli allegati IV e V annessi alla legge di bilancio 2026 ricevono un contributo, riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 40 per cento per gli investimenti fino a 1 milione di euro (comma 454). La finestra agevolata corre dal 1° gennaio 2026 al 28 settembre 2028.
Il beneficio non è però automatico. Vive dentro un limite di spesa di 2.100.000 euro per ciascun anno del triennio 2026-2028 e la concessione passa dalle procedure che il decreto attuativo dovrà fissare proprio per garantire il rispetto di quel tetto (commi 457 e 459). Rapportando i due dati della norma, il plafond annuo copre poco più di cinque crediti da 400.000 euro, cioè cinque investimenti di taglia massima: è una misura selettiva, non una misura di massa.
| Elemento | Contenuto (commi 454-459) |
|---|---|
| Beneficiari | Imprese della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura |
| Beni agevolabili | Beni materiali e immateriali strumentali nuovi degli allegati IV e V annessi alla L. 199/2025 |
| Misura | 40 per cento del costo, per gli investimenti fino a 1 milione di euro |
| Finestra temporale | Dal 1° gennaio 2026 al 28 settembre 2028 |
| Limite di spesa | 2.100.000 euro per ciascun anno del triennio 2026-2028 |
| Utilizzo | Solo in compensazione, dall'anno successivo a quello di sostenimento della spesa |
| Cumulo | Ammesso con altre agevolazioni sui medesimi costi, entro il costo sostenuto |
Quando si applica
L'elenco dei beni non si ricava dagli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232, quelli storicamente usati per il credito beni strumentali 4.0: il comma 454 rinvia agli allegati IV e V annessi alla legge di bilancio 2026, che sono elenchi propri di quel provvedimento e vanno letti nel testo di legge prima di qualificare una macchina come agevolabile. Gli stessi due allegati sono richiamati, per i beni interconnessi, dalla maggiorazione del costo prevista dal comma 429.
Per gli investimenti effettuati con contratti di locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni (comma 455).
Le esclusioni del comma 456 lavorano su due piani diversi, e conviene tenerli separati. Sul piano oggettivo restano fuori gli investimenti che beneficiano del credito per i beni strumentali 4.0 prorogato dall'art. 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Sul piano soggettivo il credito non spetta per gli investimenti effettuati dai soggetti che possono beneficiare della maggiorazione del costo dei commi da 427 a 436 o del credito per il settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura nelle zone assistite (art. 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124), prorogato al 2026 dai commi da 462 a 465. La formula guarda alla possibilità di accedere, non al suo effettivo esercizio: un'impresa con struttura produttiva nelle zone assistite del Mezzogiorno deve quindi sciogliere la propria posizione rispetto all'art. 16-bis prima di contare su questa misura.
Resta invece ammesso il cumulo con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che non porti al superamento del costo sostenuto (comma 456).
Un'ultima verifica riguarda il modo in cui l'impresa determina il reddito. La maggiorazione dei commi da 427 a 436 opera sulle quote di ammortamento e sui canoni di leasing dei soggetti titolari di reddito d'impresa e non produce alcun effetto per chi determina il reddito su base catastale ai sensi dell'art. 32 del TUIR; il credito d'imposta, che si utilizza in compensazione, funziona anche per questi soggetti. È la differenza pratica fra le due leve, ed è il primo elemento da mettere sul tavolo con un'azienda agricola che determina il reddito agrario e non il reddito d'impresa.
Come si applica nella pratica
Il credito si usa esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e solo a partire dall'anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolabile. Il comma 457 disapplica il limite dell'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quello dell'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e quello dell'art. 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78: restano invece i controlli ordinari sulla compensazione dei crediti in F24.
Sul fronte documentale il comma 458 è più esigente della media. La documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi va conservata a pena di revoca; le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti di acquisizione devono contenere l'espresso riferimento ai commi da 454 a 459; l'effettivo sostenimento delle spese e la loro corrispondenza alla contabilità devono risultare da certificazione del soggetto incaricato della revisione legale. Per le imprese non obbligate alla revisione la certificazione è rilasciata da un revisore o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e le relative spese aumentano il credito per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo il limite del comma 457.
Il vincolo di mantenimento dura cinque anni: se i beni sono ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, o se non viene esercitato il riscatto nel leasing, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito si riduce escludendo il relativo costo dalla base di calcolo e il maggior importo già compensato va riversato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi del periodo, senza sanzioni e interessi (comma 455).
Contabilizzazione. Il beneficio è commisurato al costo di beni strumentali e segue perciò lo schema dei contributi commisurati al costo di un'immobilizzazione: OIC 16, par. 88 per i beni materiali e OIC 24, par. 87 per quelli immateriali ammettono il metodo indiretto — provento nella voce A5 «altri ricavi e proventi» e rinvio per competenza tramite risconti passivi — oppure il metodo diretto, a riduzione del costo del cespite. Il provento si rileva quando il diritto è sorto con certezza (OIC 12, par. 56); il documento CNDCEC «La fiscalità delle imprese OIC adopter» classifica il credito d'imposta sugli investimenti in beni nuovi nella voce A5 per la quota di competenza dell'esercizio (par. 5.5).
| Momento | Dare | Avere | Importo |
|---|---|---|---|
| Maturazione del diritto | Crediti tributari | A5 altri ricavi e proventi | 100.000 € |
| Rinvio della quota non di competenza | A5 altri ricavi e proventi | Risconti passivi | 80.000 € |
| Utilizzo in compensazione | Debiti tributari | Crediti tributari | 100.000 € |
Trattamento fiscale: qui la norma tace. Nei commi da 454 a 459 non compare la clausola di irrilevanza che accompagna le misure 4.0 e 5.0, dove è scritta a chiare lettere: l'art. 1, comma 1059, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e l'art. 38, comma 13, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 stabiliscono entrambi che il credito non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP. Il comma 454, anzi, qualifica il beneficio come «contributo, sotto forma di credito d'imposta». In assenza di una previsione di esenzione tornano le regole ordinarie: i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge sono ricavi (art. 85, comma 1, lettera h, del TUIR), mentre i contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili sono espressamente esclusi dalle sopravvenienze attive tassate per cassa dall'art. 88, comma 3, lettera b, del TUIR e seguono quindi la competenza correlata all'ammortamento; ai fini IRAP l'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 446/1997 dispone che i contributi erogati in base a norma di legge concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione, salvo quelli correlati a costi indeducibili. La conclusione non si legge nella legge di bilancio: il decreto attuativo del comma 459 e la prassi vanno verificati prima di chiudere il calcolo delle imposte.
Esempi pratici
Esempio 1 — Azienda agricola individuale fuori dalle zone assistite
Impresa individuale in Emilia-Romagna, reddito determinato su base catastale, acquista nel 2026 una macchina interconnessa compresa nell'allegato IV per 250.000 €. Il credito è pari al 40 per cento, cioè 100.000 €, utilizzabile in compensazione dal 2027. La maggiorazione del costo dei commi da 427 a 436 non le sarebbe stata di alcuna utilità, perché agisce sulle quote di ammortamento di un reddito d'impresa che questa impresa non determina.
Esempio 2 — Impresa ittica in zona assistita
Società di acquacoltura con impianto in Sicilia, potenzialmente ammessa al credito per il settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura nelle zone assistite del Mezzogiorno prorogato al 2026 dai commi da 462 a 465. Il comma 456 esclude gli investimenti effettuati dai soggetti che possono beneficiare di quelle disposizioni: la scelta fra le due misure va istruita prima di sostenere la spesa, non dopo, perché l'esclusione è costruita sulla possibilità di accesso.
Esempio 3 — Leasing e certificazione del revisore
Società agricola che nel 2027 acquisisce in locazione finanziaria un impianto compreso nell'allegato IV; il locatore lo ha pagato 600.000 €. La base di calcolo è il costo del locatore, quindi il credito vale 240.000 € e si compensa dal 2028. Non essendo obbligata alla revisione legale, la società incarica un revisore iscritto nella sezione A del registro e sostiene 3.500 € di spese di certificazione, che si aggiungono al credito entro il tetto di 5.000 euro. Se il riscatto non viene esercitato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al completamento, il credito si riduce del relativo costo e la parte già compensata va riversata senza sanzioni e interessi.
Errori comuni e come evitarli
- Cercare i beni negli allegati A e B della legge 232/2016. Gli elenchi rilevanti sono gli allegati IV e V annessi alla legge di bilancio 2026: sono testi diversi, e una qualificazione presa dall'elenco sbagliato non regge in sede di certificazione.
- Compensare già nell'anno della spesa. Il comma 457 consente l'utilizzo solo a partire dall'anno successivo a quello di sostenimento; il credito indicato in F24 troppo presto viene scartato.
- Emettere o accettare fatture senza il riferimento normativo. Il comma 458 pretende l'espresso richiamo ai commi da 454 a 459 nelle fatture e nei documenti di trasporto, e la documentazione carente porta alla revoca del beneficio.
- Dare per scontata l'irrilevanza fiscale del credito. La clausola che c'è per il 4.0 e per il 5.0 nei commi da 454 a 459 non compare: il trattamento del provento va deciso sui riferimenti generali e verificato con il decreto attuativo, non presunto per analogia.
- Trattare il plafond come una formalità. Con 2.100.000 euro l'anno la capienza si esaurisce con pochi progetti di taglia piena, e il comma 459 affida proprio al decreto le procedure di concessione che assicurano il rispetto del limite.
- Dimenticare il vincolo quinquennale. Cessione, destinazione a finalità estranee o mancato riscatto entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al completamento fanno scattare la riduzione del credito e il riversamento.
Riferimenti normativi
- Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), art. 1, comma 454 — beneficiari, beni degli allegati IV e V, misura del 40 per cento e finestra dal 1° gennaio 2026 al 28 settembre 2028.
- Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), art. 1, comma 455 — leasing, vincolo quinquennale, riversamento e investimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
- Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), art. 1, comma 456 — esclusioni e regola di cumulo entro il costo sostenuto.
- Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), art. 1, comma 457 — limite di spesa e compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
- Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), art. 1, comma 458 — conservazione documentale, riferimento nei documenti di acquisto, certificazione del revisore e incremento fino a 5.000 euro.
- Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), art. 1, comma 459 — decreto attuativo, aiuti di Stato e Registro nazionale degli aiuti.
- Art. 85, comma 1, lettera h, del TUIR — contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge fra i ricavi.
- Art. 88, comma 3, lettera b, del TUIR — esclusione dei contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili dalle sopravvenienze attive tassate per cassa.
- Art. 5, comma 3, del D.Lgs. 446/1997 — concorso dei contributi erogati in base a norma di legge al valore della produzione.
- OIC 16, par. 88 e OIC 24, par. 87 — contributi commisurati al costo delle immobilizzazioni; OIC 12, par. 56 — voce A5 e momento di rilevazione.
Risorse correlate
- Credito d'imposta beni strumentali 4.0 (L. 178/2020)
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- Determinazione del reddito agrario (art. 34 TUIR)
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Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 1° settembre 2026.
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