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AdempimentiUltimo aggiornamento: 30/07/2026

Patente a crediti nei cantieri: requisiti e DURF

Chi deve avere la patente dal 1° ottobre 2024, i sei requisiti per il rilascio, quando serve davvero il DURF e cosa accade sotto i quindici crediti

Ultimo aggiornamento

30/07/2026

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In sintesi

Dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2008 devono possedere la patente a crediti, rilasciata in formato digitale dall'Ispettorato nazionale del lavoro. La disciplina è contenuta nel nuovo art. 27 del D.Lgs. 81/2008, come sostituito dall'art. 29 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 (convertito dalla L. n. 56/2024). Restano fuori dall'obbligo i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Tra i requisiti per il rilascio figura il possesso della certificazione di regolarità fiscale di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. 241/1997 — il cosiddetto DURF — ma solo "nei casi previsti dalla normativa vigente". Su questo punto la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con la circolare n. 6/2024, ha chiarito che, a differenza del DURC, il DURF "non è un requisito richiesto alla generalità delle imprese che ricadono nel campo di applicazione della patente a crediti", essendo stato introdotto "come mera semplificazione riservata a soggetti con determinati requisiti nell'ambito della disciplina di prevenzione dei rischi di mancato versamento delle ritenute fiscali dei dipendenti occupati negli appalti c.d. labour intensive".

Quando si applica

Obbligo di patente. Sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2008. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato terzo è sufficiente un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine, riconosciuto secondo la legge italiana nel caso di Stato extra-UE.

Esclusioni. Non sono soggetti all'obbligo:

  • chi effettua mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
  • le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, ai sensi dell'art. 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023).

Quando serve il DURF. La certificazione di regolarità fiscale rileva nell'ambito dell'art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997, che opera per i committenti che affidano il compimento di una o più opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 € tramite appalto, subappalto, affidamento a consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili. Fuori da questo perimetro il DURF non è richiesto: è questa la lettura operativa della circolare n. 6/2024 della Fondazione Studi.

Come si applica nella pratica

I sei requisiti per il rilascio (art. 27, comma 1). La patente è rilasciata dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso di:

#Requisito
aIscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
bAdempimento degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 (datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro)
cPossesso del DURC (documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità
dPossesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente
ePossesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF) ex art. 17-bis, commi 5 e 6, D.Lgs. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente
fAvvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente

Il possesso dei requisiti è autocertificato ai sensi del DPR 445/2000. Nelle more del rilascio e comunque consentito svolgere le attività, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

I requisiti del DURF (art. 17-bis, comma 5). La certificazione attesta che l'impresa, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2:

  • risulta in attività da almeno tre anni, e in regola con gli obblighi dichiarativi e ha eseguito, nei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle medesime dichiarazioni;
  • non ha iscrizioni a ruolo, accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi a imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000,00 €, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Non rilevano le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

La certificazione è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle Entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio (art. 17-bis, comma 6).

Crediti, decurtazioni e soglia operativa. La patente ha un punteggio iniziale di 30 crediti e consente di operare nei cantieri con una dotazione pari o superiore a 15 crediti. Le decurtazioni sono correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi — sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzione ex art. 18 della L. 689/1981 divenute definitive — nei casi e nelle misure dell'allegato I-bis al D.Lgs. 81/2008; se nel medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave. I provvedimenti definitivi sono comunicati all'Ispettorato entro trenta giorni.

Sotto i 15 crediti. La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente di operare nei cantieri; è consentito il solo completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.

Revoca e sospensione. La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio; decorsi dodici mesi dalla revoca si può richiedere una nuova patente. In caso di infortunio in cantiere da cui derivi la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato può sospendere in via cautelare la patente fino a dodici mesi.

Sanzioni. Operare in cantiere senza patente, o con patente inferiore a 15 crediti, comporta una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e comunque non inferiore a 6.000,00 €, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'art. 301-bis del D.Lgs. 81/2008, oltre all'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per sei mesi. Le informazioni relative alla patente sono annotate in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso.

Esempi pratici

Esempio 1 - Impresa edile senza appalti labour intensive

Una S.r.l. edile con dieci dipendenti esegue lavori di ristrutturazione in cantieri di terzi. Per la patente deve documentare iscrizione alla CCIAA, obblighi formativi, DURC valido, DVR e designazione del RSPP. Non ricadendo in appalti che rientrano nell'art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997 (nessun affidamento sopra i 200.000,00 € annui con prevalente manodopera presso le sedi del committente e beni strumentali di questo), il DURF non è richiesto: il requisito della lettera e) opera solo "nei casi previsti dalla normativa vigente".

Esempio 2 - Appalto labour intensive sopra i 200.000 € annui

Una società affida a un'impresa appaltatrice servizi di importo complessivo annuo di 260.000,00 €, eseguiti presso i propri stabilimenti con macchinari propri e con prevalente utilizzo di manodopera. Qui la disciplina dell'art. 17-bis si applica: l'appaltatrice, per evitare gli obblighi di trasmissione delle deleghe di versamento, comunica al committente la certificazione di regolarità fiscale. La stessa certificazione, valida quattro mesi, rileva come requisito della lettera e) per la patente a crediti.

Esempio 3 - Decurtazione sotto la soglia operativa

Un'impresa con 16 crediti subisce, per effetto di un'ordinanza-ingiunzione divenuta definitiva, una decurtazione che porta il punteggio a 12 crediti. Da quel momento non può operare nei cantieri: può solo completare l'appalto in corso, e soltanto perché i lavori eseguiti superano il 30% del valore del contratto. Proseguire su altri cantieri esporrebbe a una sanzione pari al 10% del valore dei lavori, con un minimo di 6.000,00 €, e all'esclusione dai lavori pubblici per sei mesi.

Errori comuni e come evitarli

  • Richiedere il DURF a tutte le imprese di cantiere: la circolare n. 6/2024 della Fondazione Studi chiarisce che, a differenza del DURC, non è un requisito generalizzato ma opera solo dove si applica l'art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997.
  • Confondere DURC e DURF: il primo attesta la regolarità contributiva ed è requisito sempre necessario (lettera c); il secondo attesta la regolarità fiscale nel perimetro degli appalti labour intensive (lettera e).
  • Sospendere l'attività in attesa del rilascio: nelle more del rilascio è consentito operare, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.
  • Autocertificare requisiti non posseduti: la dichiarazione non veritiera accertata in sede di controllo comporta la revoca della patente, con nuova richiesta possibile solo dopo dodici mesi.
  • Ignorare la scadenza dei quattro mesi del DURF: la certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate ha validità limitata e va rinnovata.
  • Continuare a operare sotto i 15 crediti: solo il completamento dei lavori in corso oltre il 30% del valore del contratto è ammesso; ogni altro cantiere è sanzionato.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti), come sostituito dall'art. 29 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla L. 29 aprile 2024, n. 56 - obbligo dal 1° ottobre 2024, requisiti, crediti, revoca, sospensione e sanzioni.
  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 89, comma 1, lettera a) - definizione di cantiere temporaneo o mobile; allegato I-bis - misure di decurtazione dei crediti.
  • D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17-bis, commi 1, 5 e 6 - ritenute e compensazioni in appalti e subappalti; requisiti e validità della certificazione di regolarità fiscale (DURF).
  • D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 100, comma 4 - attestazione SOA che esonera dall'obbligo di patente.
  • DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - autocertificazione dei requisiti.
  • Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, circolare n. 6/2024 "Patente a crediti e requisito del DURF" - perimetro effettivo del requisito di regolarità fiscale.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-07-30.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/07/2026.