Redditi dei non residenti prodotti in Italia: art. 23-24 TUIR
I criteri di collegamento che individuano i redditi dei non residenti tassabili in Italia ex art. 23 e le regole di determinazione dell'imposta dell'art. 24
01/06/2026
4 min lettura
I criteri di collegamento che individuano i redditi dei non residenti tassabili in Italia e le regole speciali per la determinazione dell'imposta dovuta.
In sintesi
Gli articoli 23 e 24 del TUIR regolano la tassazione dei soggetti non residenti. L'art. 23 individua, per categoria di reddito, i criteri di collegamento con il territorio dello Stato: si considerano prodotti in Italia i redditi fondiari, i redditi di capitale corrisposti da soggetti residenti, i redditi di lavoro dipendente e autonomo per l'attività svolta in Italia, i redditi d'impresa derivanti da una stabile organizzazione e i redditi diversi relativi a beni o attività situati in Italia. Il non residente è tassato solo su questi redditi di fonte italiana, non sul reddito mondiale.
L'art. 24 detta le regole per determinare l'imposta: gli oneri deducibili e le detrazioni spettano in misura ridotta rispetto ai residenti e non competono le detrazioni per carichi di famiglia. Una deroga (comma 3-bis) riconosce ai non residenti "Schumacker" — che producono in Italia almeno il 75% del proprio reddito complessivo e non godono di agevolazioni analoghe nello Stato di residenza — il trattamento riservato ai residenti.
Quando si applica
L'art. 23 si applica per stabilire quali redditi di un soggetto non residente (persona fisica o ente) siano imponibili in Italia. Accanto ai criteri oggettivi del comma 1 (luogo di produzione del reddito), il comma 2 considera prodotti in Italia, se corrisposti da soggetti residenti, alcuni redditi individuati in base alla residenza del soggetto erogante: pensioni e indennità di fine rapporto, compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, brevetti e marchi (royalties), compensi a imprese o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali svolte in Italia.
L'art. 24 si applica una volta individuato il reddito imponibile, per calcolare l'imposta dovuta dal non residente. Le regole vanno coordinate con le convenzioni contro le doppie imposizioni, che possono limitare o ripartire la potestà impositiva tra i due Stati.
Come si applica nella pratica
Il prelievo sui non residenti combina i criteri di collegamento dell'art. 23 con le limitazioni di deduzioni e detrazioni dell'art. 24.
| Profilo | Disciplina (art. 23-24) |
|---|---|
| Redditi fondiari | Imponibili se l'immobile è in Italia (art. 23, c. 1) |
| Redditi d'impresa | Imponibili se derivano da stabile organizzazione in Italia (art. 23, c. 1) |
| Royalties e prestazioni artistiche/professionali | Imponibili se corrisposti da soggetti residenti (art. 23, c. 2) |
| Oneri deducibili | Solo quelli dell'art. 10 lettere a), g), h), i), l) (art. 24, c. 2) |
| Detrazioni | Art. 13, art. 15, c. 1 (alcune lettere) e art. 16-bis; no carichi di famiglia (art. 24, c. 3) |
| Non residenti "Schumacker" | Trattamento come residenti se ≥ 75% del reddito è in Italia e lo Stato di residenza assicura un adeguato scambio di informazioni (art. 24, c. 3-bis) |
Il reddito d'impresa prodotto in Italia presuppone in genere una stabile organizzazione: in sua assenza, i singoli redditi (es. royalties) sono tassati alla fonte secondo i criteri dell'art. 23, comma 2, fatte salve le convenzioni.
Esempi pratici
Esempio 1 — Immobile locato da non residente
Una persona fisica residente in Francia possiede un appartamento a Milano che concede in locazione. Il reddito fondiario si considera prodotto in Italia (art. 23, comma 1) ed è imponibile in capo al non residente, salvo quanto previsto dalla convenzione Italia-Francia.
Esempio 2 — Royalties a società estera
Una società italiana corrisponde 50.000,00 € di royalties per l'uso di un marchio a una società tedesca senza stabile organizzazione in Italia. Il compenso si considera prodotto in Italia perché erogato da un soggetto residente (art. 23, comma 2) ed è soggetto a ritenuta, nei limiti della convenzione.
Esempio 3 — Non residente "Schumacker"
Un lavoratore residente all'estero produce in Italia l'85% del proprio reddito complessivo, non fruisce di agevolazioni analoghe nel proprio Stato e risiede in uno Stato che assicura un adeguato scambio di informazioni. Ai sensi dell'art. 24, comma 3-bis, l'imposta è determinata applicando le regole dei residenti, comprese le detrazioni per carichi di famiglia.
Errori comuni e come evitarli
- Tassare il reddito mondiale del non residente: applicare al non residente la worldwide taxation; è imponibile solo il reddito di fonte italiana individuato dall'art. 23.
- Riconoscere tutte le detrazioni: applicare al non residente le detrazioni per carichi di famiglia, che non competono (salvo il comma 3-bis).
- Ignorare le convenzioni: liquidare l'imposta sulle sole norme interne, senza verificare la convenzione contro le doppie imposizioni applicabile.
- Dimenticare la regola "Schumacker": non applicare il trattamento da residente al non residente che produce in Italia almeno il 75% del reddito.
- Confondere fonte del reddito e residenza dell'erogante: per i redditi del comma 2 rileva chi corrisponde il reddito (soggetto residente), non solo dove l'attività è svolta.
Riferimenti normativi
- TUIR, art. 23, comma 1 — Redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato.
- TUIR, art. 23, comma 2 — Redditi imponibili in base alla residenza del soggetto erogante.
- TUIR, art. 24, comma 1 — Applicazione dell'imposta ai non residenti.
- TUIR, art. 24, comma 3-bis — Regime dei non residenti "Schumacker" (reddito in Italia ≥ 75%).
Risorse correlate
- Reddito di società ed enti commerciali non residenti (art. 151-152 TUIR)
- Stabile organizzazione (art. 162 TUIR)
- Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero (art. 165 TUIR)
- Detrazioni per oneri (art. 15 TUIR)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 1° giugno 2026.
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