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Finanza agevolataUltimo aggiornamento: 01/09/2026

Credito d'imposta 4.0 energivori e gasivori: L. 199/2025

Il credito per gli investimenti 4.0 già effettuati nel 2025 dalle imprese negli elenchi CSEA: aliquote, plafond da 10 milioni e divieto di cumulo

Ultimo aggiornamento

01/09/2026

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I commi 962-965 della legge di bilancio 2026 restituiscono alle imprese a forte consumo di energia elettrica e di gas una quota degli investimenti 4.0 già chiusi nel 2025, dentro un plafond di 10 milioni di euro.

In sintesi

Le imprese incluse per il 2025 nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica o in quello delle imprese a forte consumo di gas naturale istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) hanno diritto a un credito d'imposta sugli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali degli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, nelle misure stabilite dai commi 4, 5, 7 e 8 dell'art. 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (comma 962).

È una misura che guarda all'indietro: la finestra degli investimenti agevolabili è chiusa e non c'è nulla da prenotare per il 2026. Quello che resta da fare è documentare spese già sostenute e collocarle dentro un limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026 (comma 963), a fronte del quale il decreto attuativo fisserà anche le percentuali massime del credito effettivamente erogabile (comma 964). Il rapporto fra i due numeri della norma è impietoso: applicando l'aliquota base del 35 per cento, un solo beneficiario che saturasse la prima fascia da 10 milioni di euro di costi assorbirebbe 3.500.000 euro, e il plafond complessivo coprirebbe meno di tre posizioni di quella taglia.

ElementoContenuto (commi 962-965)
BeneficiariImprese negli elenchi CSEA 2025 degli energivori o dei gasivori
Beni agevolabiliBeni materiali e immateriali nuovi strumentali degli allegati A e B alla legge 232/2016
InvestimentiEffettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025
MisureQuelle dei commi 4, 5, 7 e 8 dell'art. 38 del decreto-legge 19/2024
Limite di spesa10 milioni di euro per l'anno 2026
UtilizzoEsclusivamente in compensazione
CumuloVietato con altre agevolazioni sui medesimi costi ammissibili

Quando si applica

Il requisito soggettivo è secco e non ammette equivalenti: occorre essere rientrati, per l'anno 2025, in uno dei due elenchi CSEA. I criteri di inclusione in quegli elenchi non sono disciplinati dai commi 962-965 e vanno verificati presso la CSEA: la legge di bilancio si limita a usare l'elenco come filtro di accesso.

Il requisito oggettivo rinvia agli allegati A e B della legge 232/2016, cioè agli stessi elenchi di beni usati dal Transizione 4.0 e dal Transizione 5.0. Le misure sono quelle dell'art. 38 del decreto-legge 19/2024, che gradua l'aliquota in funzione della riduzione dei consumi energetici definita ai commi 4 e 5 del medesimo articolo.

Riduzione dei consumiQuota fino a 10 milioniQuota oltre 10 e fino a 50 milioni
Soglie base dei commi 4 e 535 per cento5 per cento
Oltre il 6 per cento della struttura, oppure oltre il 10 per cento del processo40 per cento10 per cento
Oltre il 10 per cento della struttura, oppure oltre il 15 per cento del processo45 per cento15 per cento

La differenza più rilevante rispetto al credito Transizione 5.0 sta in una esclusione che qui non opera. Il comma 965 richiama l'art. 38 del decreto-legge 19/2024 «in quanto compatibili», ma ad eccezione del comma 6: sono proprio le cause di esclusione poste a garanzia del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente, che nel Transizione 5.0 tengono fuori gli investimenti destinati ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili, alle attività in ambito ETS che generano emissioni non inferiori ai parametri di riferimento, alle discariche, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico, e ai processi che generano rifiuti speciali pericolosi. Nella misura per energivori e gasivori quel filtro non è richiamato, e la platea che ne risulta è per definizione più ampia.

Sul cumulo, invece, questa misura è più severa di altre: il comma 963 dichiara il credito non cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili. Non è una soglia da rispettare, come nel credito per il settore primario dei commi 454-459 della stessa legge, ma un divieto: chi ha già portato quegli stessi beni sul credito beni strumentali 4.0 prorogato dall'art. 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, o sul Transizione 5.0, su quei costi non può tornare.

Come si applica nella pratica

Il credito si utilizza esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (comma 963). Per il resto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 38 del decreto-legge 19/2024 e quelle del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 24 luglio 2024 (comma 965). Il rinvio porta con sé, fra l'altro, il comma 13 dell'art. 38: modello F24 presentato unicamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate a pena di rifiuto del versamento, divieto di cessione o trasferimento del credito anche all'interno del consolidato fiscale, disapplicazione dei limiti dell'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dell'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Restano da osservare i controlli ordinari sulla compensazione dei crediti in F24.

Quali adempimenti procedurali dell'art. 38 sopravvivano al filtro della compatibilità è però una questione aperta, e la legge non la risolve: quel percorso è costruito su investimenti da programmare, mentre qui gli investimenti sono già conclusi. Criteri, modalità e percentuali massime del credito erogabile sono demandati al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (comma 964). Va letto un dato per quello che dice: la norma non fissa un ordine cronologico di accesso, ma affida al decreto le percentuali massime erogabili «anche ai fini del rispetto del limite di spesa», cioè un meccanismo di riduzione proporzionale. Finché quel decreto non è pubblicato non sono acquisiti né l'importo né il criterio di ripartizione.

Contabilizzazione e trattamento fiscale. Il credito è commisurato al costo di beni strumentali e segue lo schema dei contributi commisurati al costo di un'immobilizzazione: OIC 16, par. 88 e OIC 24, par. 87 ammettono il metodo indiretto, con il provento nella voce A5 «altri ricavi e proventi» rinviato per competenza tramite risconti passivi, oppure il metodo diretto a riduzione del costo del cespite; il provento si rileva quando il diritto è sorto con certezza (OIC 12, par. 56) e il documento CNDCEC «La fiscalità delle imprese OIC adopter» colloca il credito d'imposta sugli investimenti nella voce A5 per la quota di competenza (par. 5.5). Sul piano fiscale, a differenza del credito per agricoltura e pesca dei commi 454-459 — dove la clausola manca del tutto — qui l'irrilevanza c'è, ma per rinvio: il comma 13 dell'art. 38, applicabile in quanto compatibile, esclude il concorso alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP e la rilevanza ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR. Il provento rilevato in A5 va quindi neutralizzato con una variazione in diminuzione, in dichiarazione dei redditi e ai fini IRAP, per la quota di competenza di ciascun esercizio.

Esempi pratici

Esempio 1 — Energivora con risparmio superiore al 6 per cento

Impresa nell'elenco CSEA degli energivori per il 2025, investimento di 4.000.000 € in beni dell'allegato A conclusi entro il 31 dicembre 2025, con riduzione dei consumi della struttura produttiva superiore al 6 per cento. L'aliquota applicabile è il 40 per cento, quindi 1.600.000 € nominali. Il decreto del comma 964 può però fissare una percentuale massima erogabile inferiore per rispettare i 10 milioni di euro di plafond: l'importo va tenuto come stima, non come credito acquisito, finché il decreto non è pubblicato.

Esempio 2 — Gasivora che ha già usato il credito 4.0

Impresa nell'elenco dei gasivori che nel 2025 ha acquistato macchinari dell'allegato A e li ha già portati sul credito beni strumentali 4.0. Il comma 963 vieta il cumulo sui medesimi costi ammissibili: su quei beni la nuova misura non è percorribile. Ha senso ricostruire l'elenco degli investimenti 2025 bene per bene e isolare quelli rimasti privi di agevolazione, che sono gli unici candidati.

Esempio 3 — Impresa in ambito ETS

Impianto industriale rientrante nel sistema di scambio di quote di emissione, escluso dal Transizione 5.0 per effetto del comma 6 dell'art. 38. Il comma 965 richiama l'art. 38 «ad eccezione» proprio di quel comma: la causa di esclusione ambientale non è riprodotta e l'investimento 2025 in beni dell'allegato A resta candidabile. È un vantaggio da verificare comunque sul decreto attuativo, che è la sede in cui i requisiti operativi vengono definiti.

Errori comuni e come evitarli

  • Presumere l'accesso senza l'iscrizione negli elenchi CSEA del 2025. Il comma 962 usa l'elenco come requisito di ammissione: un'impresa energivora di fatto, ma non iscritta per quell'anno, resta fuori.
  • Cercare investimenti agevolabili nel 2026. La finestra va dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 e non è prorogata dai commi 962-965: le spese del 2026 vanno valutate su altre misure.
  • Scambiare l'aliquota nominale per il credito spettante. Il comma 964 affida al decreto le percentuali massime erogabili anche ai fini del rispetto del limite di 10 milioni di euro: l'aliquota dell'art. 38 è il punto di partenza del calcolo, non il risultato.
  • Cumulare con Transizione 4.0 o Transizione 5.0 sugli stessi costi. Qui non c'è la soglia del costo sostenuto ammessa altrove: il comma 963 pone un divieto di cumulo sui medesimi costi ammissibili.
  • Riportare le esclusioni ambientali del comma 6. Il comma 965 le esclude espressamente dal rinvio, e applicarle per abitudine significa rinunciare a un credito spettante.
  • Tassare il provento iscritto in A5. Per rinvio al comma 13 dell'art. 38 il credito non concorre al reddito né alla base imponibile IRAP: serve la variazione in diminuzione, per la quota di competenza dell'esercizio.

Riferimenti normativi

  • Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), art. 1, comma 962 — beneficiari negli elenchi CSEA, beni degli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232, finestra 2025 e rinvio alle misure dell'art. 38 del decreto-legge 19/2024.
  • Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), art. 1, comma 963 — limite di spesa di 10 milioni di euro per il 2026, utilizzo in compensazione e divieto di cumulo sui medesimi costi ammissibili.
  • Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), art. 1, comma 964 — decreto attuativo, criteri, modalità e percentuali massime del credito erogabile.
  • Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), art. 1, comma 965 — applicazione dell'art. 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 in quanto compatibile, con esclusione del comma 6, e del decreto ministeriale 24 luglio 2024.
  • Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, art. 38, commi 4 e 5 — beni agevolabili e soglie di riduzione dei consumi energetici.
  • Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, art. 38, comma 6 — cause di esclusione ambientali, non richiamate dal comma 965.
  • Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, art. 38, commi 7 e 8 — aliquote per fasce di investimento e maggiorazioni per fasce di risparmio.
  • Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, art. 38, comma 13 — compensazione, divieto di cessione, irrilevanza ai fini del reddito e dell'IRAP.
  • Art. 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 — proroga del credito beni strumentali 4.0 agli investimenti 2025.
  • OIC 16, par. 88 e OIC 24, par. 87 — contributi commisurati al costo delle immobilizzazioni; OIC 12, par. 56 — voce A5 e momento di rilevazione.

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Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 1° settembre 2026.

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