Salta al contenuto
ContabilitàUltimo aggiornamento: 17/10/2026

TFR dei neoassunti dal 1° luglio 2026: adesione automatica e TFR3

Chi entra nel privato alla prima assunzione dopo il 30 giugno 2026 aderisce alla previdenza complementare se non rinuncia entro 60 giorni: TFR3 e codice T3

Ultimo aggiornamento

17/10/2026

Tempo di lettura

8 min lettura

Scarica PDF

In sintesi

Il lavoratore dipendente del settore privato alla prima assunzione, con un rapporto che decorre dopo il 30 giugno 2026, aderisce in automatico alla previdenza complementare. La regola è nell'articolo 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252, modificato dall'articolo 1, commi 204 e 205, della legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025 n. 199), e si applica dal 1° luglio 2026. Entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può rinunciare all'adesione automatica e destinare il TFR in un altro modo: a una diversa forma pensionistica complementare oppure nel regime dell'articolo 2120 del codice civile, il TFR tradizionale.

Le scelte si fanno con il modulo TFR3, introdotto dal decreto interministeriale del 4 settembre 2026, che ha aggiornato la modulistica istituita nel 2007 con i modelli TFR1 e TFR2. Con lo stesso modulo il datore di lavoro raccoglie le dichiarazioni di chi non è alla prima assunzione sulle scelte già fatte in passato e assolve gli obblighi di informazione, documentazione e conservazione delle dichiarazioni. Il messaggio INPS n. 3021 del 29 settembre 2026 ha aggiunto al flusso Uniemens il valore T3, utilizzabile dalla competenza di luglio 2026, per la scelta fatta in modo esplicito con il TFR3.

Chi aderisce in automatico e come si rinuncia

La nuova disciplina riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato alla prima assunzione, quando il rapporto decorre dopo il 30 giugno 2026. Per loro il comma 7 dell'articolo 8 del D.Lgs. 252/2005 prevede l'adesione automatica alla previdenza complementare, e i commi 7-bis e 7-ter ne fissano le modalità.

Il comma 7-quater lascia al lavoratore sessanta giorni dalla data di prima assunzione per rinunciare. Chi rinuncia sceglie dove va il TFR: può indicare una diversa forma pensionistica complementare a cui conferire il TFR maturando, oppure mantenere il TFR nel regime dell'articolo 2120 del codice civile, calcolato e rivalutato come spiega la scheda su calcolo, accantonamento e rivalutazione del TFR. Sono le facoltà che il modulo TFR3 serve a esercitare.

Chi non è alla prima assunzione ha un regime proprio. L'articolo 8 lo regola nei commi 7-quinquies, 8 e 9-bis, gli stessi che disciplinano gli obblighi di comunicazione, la decorrenza dei versamenti e gli adempimenti del datore di lavoro. Anche per questi lavoratori si usa il TFR3: con il modulo dichiarano le scelte di previdenza complementare già fatte e l'eventuale forma pensionistica a cui destinare il TFR maturando.

  • Domanda: Il lavoratore assunto dopo il 30 giugno 2026 è un dipendente del settore privato alla prima assunzione?
    • No → Con il TFR3 dichiara le scelte di previdenza complementare già fatte e l'eventuale forma a cui destinare il TFR maturando
    • Sì → Entro 60 giorni dalla prima assunzione rinuncia all'adesione automatica con il TFR3?
  • Esito: Con il TFR3 dichiara le scelte di previdenza complementare già fatte e l'eventuale forma a cui destinare il TFR maturando
  • Domanda: Entro 60 giorni dalla prima assunzione rinuncia all'adesione automatica con il TFR3?
    • No → Adesione automatica alla previdenza complementare, con le modalità dei commi 7-bis e 7-ter dell'art. 8
    • Sì → Dove destina il TFR maturando?
  • Esito: Adesione automatica alla previdenza complementare, con le modalità dei commi 7-bis e 7-ter dell'art. 8
  • Domanda: Dove destina il TFR maturando?
    • Un'altra forma pensionistica → A una diversa forma pensionistica complementare; in Uniemens valore T3
    • Regime dell'art. 2120 c.c. → TFR nel regime dell'art. 2120 c.c.; in Uniemens valore T3
  • Esito: A una diversa forma pensionistica complementare; in Uniemens valore T3
  • Esito: TFR nel regime dell'art. 2120 c.c.; in Uniemens valore T3
Assunti dopo il 30 giugno 2026: adesione automatica, rinuncia e modulo TFR3Fonte: Elaborazione SamBooks su art. 8 D.Lgs. 252/2005 come riassunto dal messaggio INPS n. 3021 del 29 settembre 2026

Tre punti decisivi per le paghe, cioè che cosa si intenda per «prima assunzione», a quale forma pensionistica vada il TFR di chi non sceglie e da quale mese partano i versamenti, non sono nel messaggio n. 3021 e dipendono dall'articolo 8, che questa scheda non riporta: prima di chiudere il cedolino di un neoassunto che non ha rinunciato conviene leggerne il testo. Per tutto ciò che il messaggio n. 3021 non modifica restano ferme le istruzioni della circolare INPS n. 12 del 5 febbraio 2026 e dei messaggi INPS n. 1511 del 6 maggio 2026 e n. 2325 del 10 luglio 2026.

Il modulo TFR3: che cosa raccoglie e chi lo conserva

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 4 settembre 2026 ha aggiornato la modulistica sulle scelte del lavoratore in materia di TFR. Quella modulistica risale al decreto del 30 gennaio 2007, che aveva istituito i modelli TFR1 e TFR2; il nuovo decreto vi aggiunge il modulo TFR3, che ne è l'Allegato A.

Il TFR3 è destinato ai lavoratori di prima assunzione con decorrenza successiva al 30 giugno 2026. Serve a rinunciare all'adesione automatica e, in alternativa, a indicare una diversa forma pensionistica complementare per il TFR maturando oppure a mantenere il TFR nel regime dell'articolo 2120 del codice civile. Raccoglie inoltre le dichiarazioni dei lavoratori non di prima assunzione sulle scelte di previdenza complementare già fatte e sull'eventuale forma a cui destinare il TFR maturando.

Per il datore di lavoro il modulo è lo strumento con cui assolve gli obblighi informativi, documentali e di conservazione delle dichiarazioni previsti dai commi 7-quater, 8 e 9-bis dell'articolo 8. Il TFR3 compilato dal lavoratore documenta quindi la scelta, e l'azienda ne conserva la dichiarazione.

Il decreto prevede che il modulo sia disponibile anche in formato digitale sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dispone la pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

Il codice T3 in Uniemens e i flussi già trasmessi

L'INPS ha adeguato le procedure per acquisire e validare nel flusso Uniemens le informazioni del TFR3. Dalla competenza di luglio 2026 nell'elemento <TipoScelta>, dentro <GestioneTfr> e <DestinazioneTFR>, si può indicare il nuovo valore T3, che ha questo significato: «Scelta effettuata in modo esplicito utilizzando il mod.TFR3 Lavoratori di nuova assunzione con decorrenza successiva 30 giugno 2026 (DI 4 settembre 2026 - Allegato A)».

Il messaggio prevede una regola per i flussi già trasmessi prima del 29 settembre 2026. I datori di lavoro che hanno già trasmesso i flussi delle mensilità comprese fra la competenza di luglio 2026 e la data di pubblicazione del messaggio possono validare l'elemento <DataScelta> con un valore antecedente alla mensilità corrente. Il messaggio non precisa in quale flusso vada inserito il T3 né se i flussi già inviati vadano ritrasmessi.

Una neoassunta del 14 luglio: la scelta, i flussi e le quote di TFR

Una srl di Padova con 18 dipendenti assume il 14/07/2026 un'impiegata di 23 anni al suo primo impiego. Il rapporto decorre dopo il 30 giugno 2026 ed è la sua prima assunzione nel settore privato: se non rinuncia entro sessanta giorni, aderisce in automatico alla previdenza complementare. Contando sessanta giorni di calendario dal 14/07/2026, il termine cade il 12/09/2026, un sabato; il messaggio non precisa il criterio di computo.

Il 10/09/2026, dopo il decreto del 4 settembre, l'impiegata compila il TFR3, rinuncia all'adesione automatica e sceglie di mantenere il TFR nel regime dell'articolo 2120 del codice civile. L'ufficio paghe ha trasmesso il flusso di luglio il 27/08/2026 e trasmette quello di agosto il 24/09/2026, entrambi senza il valore T3, che arriva con il messaggio del 29 settembre. Nel flusso di settembre, trasmesso dopo il messaggio, indica T3 in <TipoScelta> e 10/09/2026 in <DataScelta>.

Mese di competenza e flusso UniemensQuota di TFR maturata
Luglio 2026, dal 14: flusso trasmesso il 27/08/2026, senza T392,59 €
Agosto 2026: flusso trasmesso il 24/09/2026, senza T3162,96 €
Settembre 2026: flusso con T3 e DataScelta 10/09/2026162,96 €
TFR maturato al 30/09/2026, nel regime dell'art. 2120 c.c.418,51 €
Neoassunta del 14 luglio 2026 che sceglie il TFR in regime art. 2120: quote e flussi UniemensFonte: Elaborazione SamBooks su messaggio INPS n. 3021 del 29 settembre 2026; quote di TFR del cedolino, dati di esempioScarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

Al 30/09/2026 il TFR maturato dall'impiegata è di 418,51 €: 92,59 € per luglio, il mese in cui ha lavorato dal 14, e 162,96 € ciascuno per agosto e settembre, come risultano dai cedolini. Nell'esempio si assume che, avendo l'impiegata rinunciato entro i sessanta giorni, tutte le quote restino nel regime dell'articolo 2120: il messaggio non dice se e come si trattino le quote maturate prima della scelta. La scrittura in contabilità è quella del TFR accantonato, spiegata nella scheda su calcolo, accantonamento e rivalutazione del TFR; la presentazione del fondo in bilancio è nella scheda sull'OIC 31.

Se il 12/09/2026 fosse passato senza il TFR3, l'impiegata avrebbe aderito in automatico alla previdenza complementare con le modalità dei commi 7-bis e 7-ter, e il suo TFR maturando sarebbe andato alla forma pensionistica prevista da quelle modalità, con la decorrenza dei versamenti fissata dall'articolo 8.

Le domande di chi ci arriva

Il neoassunto non compila nessun modulo: dove va il suo TFR?

Se è un dipendente del settore privato alla prima assunzione, con decorrenza dopo il 30 giugno 2026, e non rinuncia entro sessanta giorni, aderisce in automatico alla previdenza complementare con le modalità dei commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 8 del D.Lgs. 252/2005. Il messaggio non dice a quale forma pensionistica vada il TFR né da quando partano i versamenti. Il dettaglio è nella sezione «Chi aderisce in automatico e come si rinuncia».

Il dipendente non vuole il fondo pensione: entro quando rinuncia e cosa può scegliere?

Entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione, con il modulo TFR3. Rinunciando può destinare il TFR maturando a una diversa forma pensionistica complementare oppure mantenerlo nel regime dell'articolo 2120 del codice civile. Per un'assunzione del 14/07/2026 il sessantesimo giorno è il 12/09/2026.

Si usa il TFR3 anche per chi non è alla prima assunzione?

Sì. Il modulo serve anche ad acquisire le dichiarazioni dei lavoratori non di prima assunzione sulle scelte di previdenza complementare già fatte e sull'eventuale forma pensionistica a cui destinare il TFR maturando. Il loro regime sta nei commi 7-quinquies, 8 e 9-bis dell'articolo 8.

Ho già inviato gli Uniemens di luglio e agosto senza il codice T3: cosa faccio?

Il messaggio INPS n. 3021 consente a chi ha trasmesso i flussi dalla competenza di luglio 2026 fino al 29 settembre 2026 di validare <DataScelta> con un valore anteriore alla mensilità corrente. Il messaggio non precisa se i flussi già inviati vadano ritrasmessi.

Dove si trova il modulo TFR3?

È l'Allegato A del decreto interministeriale del 4 settembre 2026. Il decreto prevede che il modulo sia disponibile anche in formato digitale sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dispone la propria pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Riferimenti normativi

  • Art. 1, c. 204 e 205, L. 30 dicembre 2025 n. 199 (legge di bilancio 2026): nuova disciplina della destinazione del TFR per i lavoratori del settore privato di prima assunzione successiva al 30 giugno 2026, con decorrenza dal 1° luglio 2026.
  • Art. 8, c. 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 8 e 9-bis, D.Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252, nel testo modificato dalla L. 199/2025: adesione automatica, rinuncia entro sessanta giorni, obblighi del datore di lavoro e regime dei lavoratori non di prima assunzione.
  • Art. 2120 c.c.: trattamento di fine rapporto.
  • Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 4 settembre 2026, Allegato A: modulo TFR3.
  • Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 gennaio 2007: modelli TFR1 e TFR2.
  • Messaggio INPS n. 3021 del 29 settembre 2026: modulo TFR3 e valore T3 nel flusso Uniemens.
  • Circolare INPS n. 12 del 5 febbraio 2026 e messaggi INPS n. 1511 del 6 maggio 2026 e n. 2325 del 10 luglio 2026, che restano fermi per quanto il messaggio n. 3021 non prevede diversamente.

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 17 ottobre 2026.

Risorse correlate

Altre schede su Contabilità

Vedi tutte le 22 schede su Contabilità