TFR: calcolo della quota annua, rivalutazione e scritture
Quota annua pari alla retribuzione divisa per 13,5 ex art. 2120 c.c., rivalutazione dell'1,5% più il 75% dell'indice ISTAT, scritture e deducibilità
05/08/2026
8 min lettura
In sintesi
Il trattamento di fine rapporto (TFR) è la retribuzione differita che spetta al lavoratore subordinato in ogni caso di cessazione del rapporto: si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari alla retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5 (art. 2120, comma 1, del codice civile).
Il debito che ne deriva resta in azienda e si rivaluta. Al 31 dicembre di ogni anno il trattamento già maturato — con esclusione della quota maturata nell'anno — è incrementato su base composta con un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. In contabilità la quota dell'anno e la rivalutazione sono un costo del personale; il fondo è una voce autonoma del passivo.
| Elemento | Regola | Fonte |
|---|---|---|
| Quota annua | retribuzione dovuta per l'anno ÷ 13,5 | art. 2120, c. 1, c.c. |
| Frazioni di anno | quota ridotta in proporzione; le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni valgono come mese intero | art. 2120, c. 1, c.c. |
| Retribuzione utile | tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto a titolo non occasionale, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura; esclusi i rimborsi spese | art. 2120, c. 2, c.c. |
| Rivalutazione | 1,5% fisso + 75% dell'aumento dell'indice ISTAT, su base composta, al 31 dicembre | art. 2120, c. 4, c.c. |
| Base della rivalutazione | trattamento maturato, esclusa la quota dell'anno | art. 2120, c. 4, c.c. |
| Anticipazione | fino al 70%, con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore | art. 2120, c. 6, c.c. |
| Voci di bilancio | costo alla voce B.9 c) del conto economico, fondo alla voce C) del passivo; anche la rivalutazione va in B.9 c) secondo la prassi contabile | artt. 2425 e 2424 c.c. |
| Deducibilità | quote maturate nell'esercizio secondo legge e contratto | art. 105, c. 1, TUIR |
Quando si applica
Il calcolo va eseguito in tre momenti distinti, che non coincidono e non si sostituiscono l'uno all'altro.
- A ogni chiusura di esercizio: la quota di competenza matura giorno per giorno e va accantonata anche se nessun rapporto è cessato. Insieme alla quota si rileva la rivalutazione del fondo preesistente.
- Alla cessazione del rapporto, per qualunque causa: dimissioni, licenziamento, scadenza del termine, pensionamento. L'art. 2120, comma 1, non distingue e parla di «ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato». In caso di morte del lavoratore le indennità spettano ai familiari indicati dall'art. 2122 del codice civile.
- In costanza di rapporto, se il dipendente chiede l'anticipazione prevista dal comma 6.
Alcune situazioni modificano la destinazione della quota, non il criterio di calcolo. È il caso della quota destinata a forme pensionistiche complementari: l'importo si determina sempre con il divisore 13,5, ma non alimenta il fondo aziendale, perché viene versato al fondo di previdenza (art. 105, comma 3, del TUIR, che rinvia all'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252). Restano inoltre salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti collettivi o da patti individuali (art. 2120, comma 11), che possono ampliare la retribuzione utile o allargare i casi di anticipazione.
Il TFR riguarda solo il lavoro subordinato. Le indennità di fine rapporto di natura diversa — per esempio quelle per la cessazione di rapporti di agenzia — hanno una disciplina propria, pur condividendo il regime di tassazione separata.
Come si applica nella pratica
1. Determinare la retribuzione utile. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, ed esclude quanto corrisposto a titolo di rimborso spese. In caso di sospensione della prestazione per infortunio, malattia, gravidanza o integrazione salariale, si computa l'equivalente della retribuzione che sarebbe spettata in caso di normale svolgimento del rapporto (art. 2120, comma 3).
2. Calcolare la quota dell'anno. Retribuzione utile diviso 13,5. Per le frazioni di anno la quota è proporzionalmente ridotta, computando come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
3. Rivalutare il fondo. La base è il trattamento maturato al 31 dicembre dell'anno precedente, al netto di eventuali anticipazioni già erogate e senza la quota maturata nell'anno in corso. Il coefficiente è dato da 1,5% + (75% × aumento percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati di dicembre rispetto a dicembre dell'anno precedente). L'indice va letto ogni anno dalla pubblicazione ufficiale ISTAT: non si stima e non si riporta quello dell'anno prima. Se il rapporto cessa in corso d'anno, l'incremento dell'indice è quello del mese di cessazione rispetto a dicembre dell'anno precedente, con le frazioni di mese di almeno 15 giorni computate come mese intero (art. 2120, comma 5).
4. Rilevare le scritture. L'accantonamento della quota è un costo del personale della voce B.9 c) del conto economico; il fondo è iscritto nella voce C) del passivo dello stato patrimoniale. Anche la rivalutazione confluisce in B.9 c), ma secondo la prassi contabile: gli artt. 2425 e 2424 nominano il trattamento di fine rapporto senza distinguere fra quota dell'anno e rivalutazione.
Accantonamento della quota dell'anno
| Conto | Dare | Avere |
|---|---|---|
| Accantonamento TFR (CE B.9 c) | 2.000,00 € | |
| Fondo TFR (SP C) | 2.000,00 € |
Rivalutazione del fondo al 31 dicembre
| Conto | Dare | Avere |
|---|---|---|
| Rivalutazione TFR (CE B.9 c) | 576,00 € | |
| Fondo TFR (SP C) | 576,00 € |
Sulla rivalutazione grava un'imposta sostitutiva, che il datore trattiene dal fondo e versa all'Erario; l'importo così assoggettato non concorrerà più a formare reddito per il lavoratore alla liquidazione (art. 19, comma 1, del TUIR).
| Conto | Dare | Avere |
|---|---|---|
| Fondo TFR (SP C) | imposta sostitutiva dovuta | |
| Erario c/imposta sostitutiva TFR | imposta sostitutiva dovuta |
Quota destinata a previdenza complementare — non transita dal fondo aziendale
| Conto | Dare | Avere |
|---|---|---|
| Accantonamento TFR (CE B.9 c) | 2.000,00 € | |
| Debiti verso fondi pensione | 2.000,00 € |
5. Erogare il trattamento alla cessazione. Sono due scritture distinte. La prima chiude il fondo verso il dipendente:
| Conto | Dare | Avere |
|---|---|---|
| Fondo TFR (SP C) | 28.000,00 € | |
| Dipendente c/liquidazione | 28.000,00 € |
La seconda estingue il debito verso il dipendente, trattenendo la ritenuta a tassazione separata e pagando il netto:
| Conto | Dare | Avere |
|---|---|---|
| Dipendente c/liquidazione | 28.000,00 € | |
| Erario c/ritenute su TFR | ritenuta a tassazione separata | |
| Banca c/c | netto: 28.000,00 € meno la ritenuta |
6. Gestire l'anticipazione. Il lavoratore con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore può chiedere, una sola volta nel corso del rapporto, un'anticipazione non superiore al 70% del trattamento cui avrebbe diritto in caso di cessazione alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro il limite del 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti. La causale deve essere una di quelle tipizzate: spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, oppure acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile. L'anticipazione è detratta a tutti gli effetti dal TFR.
| Conto | Dare | Avere |
|---|---|---|
| Fondo TFR (SP C) | 19.600,00 € | |
| Dipendente c/anticipazione TFR | 19.600,00 € |
7. Chiudere il raccordo fiscale. Gli accantonamenti al fondo indennità di fine rapporto sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro (art. 105 del TUIR); i maggiori accantonamenti per adeguare il fondo a sopravvenute modificazioni normative e retributive sono deducibili nell'esercizio dal quale hanno effetto, oppure per quote costanti in quell'esercizio e nei due successivi. Lato lavoratore, il TFR è assoggettato a tassazione separata: costituisce reddito per un importo ridotto delle rivalutazioni già assoggettate a imposta sostitutiva, con aliquota determinata dividendo l'ammontare per il numero degli anni e frazione di anno presi a base di commisurazione e moltiplicando per dodici; gli uffici finanziari riliquidano poi l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti.
Esempi pratici
Esempio 1 — Impiegata amministrativa assunta il 12 marzo in una S.r.l. commerciale
L'assunzione avviene il 12 marzo: marzo conta come mese intero perché la frazione supera i 15 giorni, quindi i mesi utili sono 10. La retribuzione utile effettivamente dovuta per l'anno è 27.000 €. La quota di TFR dell'anno è 27.000 € ÷ 13,5 = 2.000,00 €. Non c'è rivalutazione: il fondo iniziale è zero e la quota maturata nell'anno è esclusa dalla base di rivalutazione. La scrittura al 31 dicembre è un'unica rilevazione di 2.000,00 € da B.9 c) al fondo.
Esempio 2 — Magazziniere con fondo di 24.000 € al 31 dicembre dell'anno precedente
Il fondo maturato alla fine dell'anno precedente è 24.000 €. Ipotizzando che l'indice ISTAT di dicembre risulti aumentato dell'1,2% rispetto a dicembre dell'anno prima — dato che va sempre letto dalla pubblicazione ufficiale e mai presunto — il coefficiente è 1,5% + (75% × 1,2%) = 1,5% + 0,9% = 2,4%. La rivalutazione è 24.000 € × 2,4% = 576,00 €. Se nello stesso anno il dipendente ha maturato una quota di 2.100 €, quest'ultima non entra nella base: il fondo al 31 dicembre vale 24.000 € + 576,00 € + 2.100,00 € = 26.676,00 €, al lordo dell'imposta sostitutiva trattenuta sulla rivalutazione.
Esempio 3 — Operaio con 11 anni di servizio che chiede l'anticipazione per la prima casa
Il dipendente ha 11 anni di servizio presso lo stesso datore, quindi supera la soglia degli 8 anni, e non ha mai ottenuto anticipazioni. Il trattamento cui avrebbe diritto in caso di cessazione alla data della richiesta è 28.000 €. L'anticipazione massima erogabile è il 70% di 28.000 €, cioè 19.600,00 €. La richiesta è giustificata dall'acquisto della prima casa di abitazione, documentato con atto notarile. L'azienda deve inoltre verificare di restare entro il limite annuo del 10% degli aventi titolo e del 4% del totale dei dipendenti. L'importo erogato riduce il fondo e sarà detratto dal TFR finale.
Errori comuni e come evitarli
- Errore: rivalutare anche la quota maturata nell'anno. La base è il solo trattamento già maturato al 31 dicembre precedente, al netto delle anticipazioni erogate: il comma 4 esclude espressamente la quota dell'anno, mentre il comma 9 dispone che l'anticipazione «viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto» (art. 2120, commi 4 e 9).
- Errore: includere i rimborsi spese nella retribuzione utile. Il comma 2 li esclude in modo esplicito; vanno invece incluse le somme non occasionali e l'equivalente delle prestazioni in natura, salvo diversa previsione del contratto collettivo.
- Errore: riutilizzare il coefficiente di rivalutazione dell'anno precedente. La componente fissa dell'1,5% è stabile, ma il 75% dell'aumento dell'indice ISTAT cambia ogni anno: il coefficiente va ricalcolato leggendo l'indice pubblicato.
- Errore: trattare la rivalutazione come una semplice movimentazione del fondo. È un costo di competenza dell'esercizio e va imputata al conto economico insieme all'accantonamento, altrimenti il risultato d'esercizio è sovrastimato.
- Errore: erogare un'anticipazione fuori dai presupposti di legge. Servono almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore, una sola erogazione nel corso del rapporto, un tetto del 70% e una delle due causali tipizzate dal comma 8, con la documentazione richiesta.
- Errore: dedurre un accantonamento superiore alla quota maturata. L'art. 105, comma 1, del TUIR ammette in deduzione solo le quote maturate nell'esercizio secondo legge e contratto; gli adeguamenti per sopravvenute modifiche seguono la regola del comma 2.
Riferimenti normativi
- Art. 2120 del codice civile — disciplina del trattamento di fine rapporto: divisore 13,5 (c. 1), retribuzione utile (c. 2), sospensioni (c. 3), rivalutazione all'1,5% più il 75% dell'aumento ISTAT (c. 4), frazioni di anno (c. 5), anticipazione fino al 70% dopo 8 anni (c. 6), limiti del 10% e del 4% (c. 7), causali (c. 8), unicità dell'anticipazione (c. 9), condizioni di miglior favore (c. 11).
- Art. 2122 del codice civile — indennità in caso di morte del prestatore di lavoro.
- Art. 2424 del codice civile — voce C) del passivo: trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
- Art. 2425 del codice civile — voce B.9 c) del conto economico: trattamento di fine rapporto.
- Art. 105 del TUIR — deducibilità degli accantonamenti (c. 1), adeguamenti per modifiche normative e retributive (c. 2), quota destinata a forme pensionistiche complementari (c. 3).
- Art. 17, comma 1, lettera a), del TUIR — tassazione separata del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile.
- Art. 19 del TUIR — determinazione dell'imposta sul TFR, esclusione delle rivalutazioni già assoggettate a imposta sostitutiva, regime delle anticipazioni (c. 4).
Risorse correlate
- OIC 31 — fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto
- TUIR art. 105 — accantonamenti di quiescenza e previdenza
- TUIR art. 19 — indennità di fine rapporto
- Ritenute sui redditi di lavoro dipendente
- Fatture da emettere e da ricevere: competenza di fine esercizio
- Partita doppia: dare, avere e registrazione
Disclaimer
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