Credito d'imposta design e ideazione estetica: 10% nel 2026
Aliquota al 10 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, massimale di 2 milioni di euro e plafond di 60 milioni
01/09/2026
7 min lettura
Un raddoppio di aliquota che dura un solo periodo d'imposta, con un plafond da rispettare e regole di utilizzo diverse da quelle ordinarie.
In sintesi
Le imprese che sostengono spese di design e ideazione estetica nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 maturano un credito d'imposta pari al 10 per cento della base di calcolo, assunta al netto di altre sovvenzioni o contributi ricevuti sulle stesse spese, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro. La misura discende dal comma 203-quater.1 della L. 160/2019, inserito dall'art. 1, comma 925, della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), e raddoppia l'aliquota del 5 per cento che il comma 203-quater riconosce fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025.
Tre elementi distinguono questa finestra dal regime ordinario del credito per ricerca, sviluppo e innovazione descritto nella scheda Credito d'imposta R&S art. 1 L. 160/2019. L'aliquota maggiorata copre un solo periodo d'imposta. Il credito è contingentato entro un limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro. Ed è utilizzabile in un'unica quota annuale, e non nelle tre quote di pari importo che il comma 204 prevede in via generale.
Il rispetto del plafond passa da una comunicazione telematica al Ministero delle imprese e del made in Italy, sull'ammontare delle spese sostenute e sul credito maturato, le cui modalità e i cui termini sono rimessi a un decreto direttoriale dello stesso Ministero. Finché quel decreto non è pubblicato l'adempimento non è operativo: la data di apertura del canale non è desumibile dal testo di legge.
Quando si applica
Il perimetro soggettivo è quello generale del credito ricerca e innovazione (L. 160/2019, art. 1, comma 199): tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere da forma giuridica, settore, dimensione e regime fiscale di determinazione del reddito. Restano escluse le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale, e quelle destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001. La fruizione è comunque subordinata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Sul piano oggettivo, sono ammissibili le attività di design e ideazione estetica per la concezione e realizzazione di nuovi prodotti e campionari svolte dalle imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo, ceramica (comma 202). Lo stesso comma rinvia al decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200 per i criteri applicativi, «anche in relazione alle medesime attività svolte in settori diversi da quelli sopraindicati»: l'elenco dei settori, quindi, non è chiuso in modo assoluto dal testo legislativo, ma l'estensione dipende dalla fonte attuativa.
Il periodo agevolato è quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025: per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare si tratta del 2026; per gli esercizi non solari il periodo si sposta di conseguenza. Il massimale annuo di 2 milioni di euro è ragguagliato ad anno se il periodo d'imposta ha durata inferiore o superiore a dodici mesi.
Come si applica nella pratica
L'aliquota va individuata sul periodo d'imposta in cui le spese sono sostenute:
| Periodo d'imposta | Aliquota | Massimale annuo | Norma |
|---|---|---|---|
| Fino a quello in corso al 31 dicembre 2023 | 10% | 2 milioni di euro | comma 203 |
| Dal successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 fino a quello in corso al 31 dicembre 2025 | 5% | 2 milioni di euro | comma 203-quater |
| Successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 | 10% | 2 milioni di euro | comma 203-quater.1 |
La base di calcolo si compone delle voci elencate dal comma 202, ciascuna con il proprio limite:
| Voce di spesa | Limite | Riferimento |
|---|---|---|
| Personale direttamente impiegato presso le strutture produttive nelle attività di design | Concorre al 150% per i neoassunti fino a trentacinque anni, al primo impiego, con laurea in design o titolo equiparabile, a tempo indeterminato ed esclusivamente adibiti a tali lavori | comma 202, lettera a) |
| Ammortamenti, canoni di locazione finanziaria o semplice e altre spese su beni materiali mobili e software, compresa la realizzazione dei campionari | 30% delle spese di personale della lettera a) | comma 202, lettera b) |
| Contratti per lo svolgimento diretto delle attività da parte del commissionario, stipulati con professionisti, studi professionali o altre imprese | Nessun limite percentuale specifico | comma 202, lettera c) |
| Servizi di consulenza e servizi equivalenti | 20% delle spese di personale della lettera a) o delle spese della lettera c) | comma 202, lettera d) |
| Materiali, forniture e altri prodotti analoghi | 30% delle spese di personale della lettera a) o delle spese della lettera c) | comma 202, lettera e) |
Il credito si utilizza esclusivamente in compensazione tramite F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, senza i limiti generali all'utilizzo dei crediti richiamati dal comma 204 — sulla meccanica dell'F24 si veda Compensazione crediti F24: limiti, blocchi e controlli. Il comma 203-quater.1 deroga al solo frazionamento: l'utilizzo avviene in un'unica quota annuale, ma restano ferme le altre condizioni del comma 204, tra cui la decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. Coerentemente, il comma 925 riferisce il limite complessivo di spesa all'anno 2026, mentre il comma 926 imputa la copertura di 60 milioni di euro all'anno 2027: il plafond resta unico.
Restano applicabili gli altri presidi del regime ordinario. Il credito non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP, non rileva ai fini del rapporto degli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR, non è cedibile né trasferibile neppure dentro il consolidato fiscale, ed è cumulabile con altre agevolazioni sui medesimi costi purché il cumulo non superi il costo sostenuto (comma 204). L'effettivo sostenimento delle spese e la loro corrispondenza alla documentazione contabile devono risultare da certificazione del revisore legale (comma 205); per le imprese non obbligate per legge alla revisione, il costo della certificazione aumenta il credito fino a 5.000,00 €, fermi i massimali. Va inoltre redatta e conservata una relazione tecnica asseverata che illustri finalità, contenuti e risultati delle attività, controfirmata dal rappresentante legale (comma 206); per le attività commissionate a terzi la relazione è rilasciata dal commissionario.
Le comunicazioni sono due e non vanno confuse: quella di monitoraggio già prevista dal comma 204, e quella specifica del comma 203-quater.1 al Ministero delle imprese e del made in Italy, funzionale al rispetto del tetto di 60 milioni di euro.
Esempi pratici
Esempio 1 — Impresa calzaturiera, effetto del raddoppio
Un calzaturificio con esercizio solare sostiene spese ammissibili di design per 250.000,00 € nel 2025 e per pari importo nel 2026. Sul 2025 si applica il 5 per cento del comma 203-quater, con un credito di 12.500,00 €; sul 2026 si applica il 10 per cento del comma 203-quater.1, con un credito di 25.000,00 €. A parità di spesa il beneficio raddoppia, ma solo per l'esercizio agevolato.
Esempio 2 — Base di calcolo al netto dei contributi e certificazione
Un'impresa orafa sostiene 180.000,00 € di spese ammissibili e riceve un contributo pubblico di 30.000,00 € sulle stesse spese. La base di calcolo scende a 150.000,00 € e il credito è di 15.000,00 €. L'impresa non è obbligata alla revisione legale e paga 3.000,00 € per la certificazione del comma 205: l'importo si aggiunge al credito, che diventa 18.000,00 €, restando ampiamente sotto il massimale di 2 milioni di euro.
Esempio 3 — Esercizio non solare
Una società del settore mobile e arredo chiude l'esercizio il 30 giugno. Il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 è quello che va dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026; il periodo agevolato al 10 per cento è dunque quello successivo, dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2027. Poiché la durata è di dodici mesi, il massimale resta pieno a 2 milioni di euro; sarebbe ragguagliato ad anno solo in caso di esercizio più breve o più lungo.
Errori comuni e come evitarli
- Applicare l'aliquota sbagliata al periodo d'imposta. Il 10 per cento vale solo per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025; per i periodi precedenti, fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, resta il 5 per cento del comma 203-quater.
- Compensare il credito in tre quote annuali. Per il design agevolato al 10 per cento l'utilizzo è in un'unica quota annuale: il comma 203-quater.1 deroga espressamente al frazionamento del comma 204.
- Considerare la spettanza definitiva prima della comunicazione al Ministero. Il credito opera entro un limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro e il rispetto del tetto passa dalla comunicazione telematica prevista dal comma 203-quater.1, le cui modalità e i cui termini attendono il decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy.
- Far rientrare nel design attività escluse dal comma 201. Le attività di routine per il miglioramento della qualità e quelle volte a differenziare i prodotti per elementi estetici o secondari sono espressamente escluse dall'innovazione tecnologica: il perimetro del design è quello, distinto, del comma 202.
- Assumere le spese al lordo dei contributi. La base di calcolo va presa al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi ricevuti a qualunque titolo sulle stesse spese ammissibili.
- Rinviare certificazione e relazione tecnica. La certificazione del revisore (comma 205) condiziona l'utilizzo del credito e la relazione tecnica asseverata (comma 206) va predisposta per ciascun periodo d'imposta, non ricostruita in sede di controllo.
Riferimenti normativi
- L. 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), art. 1, comma 925 — inserimento del comma 203-quater.1 nella L. 160/2019: aliquota del 10 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, massimale annuo di 2 milioni di euro, limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro, utilizzo in un'unica quota annuale, comunicazione al Ministero delle imprese e del made in Italy.
- L. 199/2025, art. 1, comma 926 — copertura dell'onere di 60 milioni di euro per l'anno 2027.
- L. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 199 — imprese ammesse ed esclusioni.
- L. 160/2019, art. 1, comma 202 — attività di design e ideazione estetica ammissibili, settori e spese agevolabili.
- L. 160/2019, art. 1, comma 203-quater — aliquota del 5 per cento fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025.
- L. 160/2019, art. 1, commi 204, 205 e 206 — utilizzo in compensazione, irrilevanza reddituale e IRAP, divieto di cessione, cumulo, certificazione del revisore e relazione tecnica asseverata.
Risorse correlate
- Credito d'imposta R&S art. 1 L. 160/2019: aliquote e massimali
- Credito d'imposta Transizione 5.0: art. 38 DL 19/2024
- Credito d'imposta beni strumentali 4.0: L. 178/2020 comma 1051
- Nuovo patent box art. 6 DL 146/2021: deduzione maggiorata 110%
- Compensazione crediti F24: limiti, blocchi e controlli
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 1° settembre 2026.
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