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AdempimentiUltimo aggiornamento: 30/09/2026Verificato su Normattiva il 30/09/2026

IMU e TARI: nuove sanzioni e ravvedimento dei tributi locali

Da quando il ravvedimento di IMU e TARI è ammesso anche dopo un controllo, quali sanzioni dichiarative sono fisse dal 2027 e quanto costa un acconto tardivo

Ultimo aggiornamento

30/09/2026

Verificato su Normattiva

30/09/2026

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In sintesi

Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026, è in vigore dal 12 agosto 2026 (art. 39). Per chi paga IMU e TARI per conto di un'impresa, l'art. 12 cambia le regole sanzionatorie in due tempi.

Dal 12 agosto 2026 il ravvedimento dei tributi di regioni ed enti locali segue la regola già in uso per i tributi dell'Agenzia delle entrate: accessi, verifiche e controlli conosciuti dal contribuente non lo precludono più, e il limite diventa la notifica dell'atto di liquidazione o di accertamento (art. 12, comma 3, che estende l'art. 13, comma 1-ter, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472). Per l'omesso versamento di qualunque tributo locale vale la sanzione dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, cioè il 25 per cento dell'importo non versato, dimezzato se il ritardo non supera novanta giorni (art. 12, comma 2).

Per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2027 le sanzioni dichiarative di IMU e TARI smettono di essere una forchetta: 100 per cento del tributo non versato per la dichiarazione omessa, 40 per cento per quella infedele, con un minimo di 50 euro in entrambi i casi (art. 12, commi 5, 6 e 9). Dalla stessa data il rinvio alle sanzioni generali passa dal D.Lgs. n. 472 del 1997 al testo unico sanzioni tributarie approvato con il D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173.

Cosa cambia, e da quale data

Il decreto tiene separate le decorrenze, e conviene leggerle una per una. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 12 si applicano dal 12 agosto 2026 con i D.Lgs. n. 471 e n. 472 del 1997, e dal 1° gennaio 2027 rinviano al testo unico del D.Lgs. n. 173 del 2024 (art. 38 per l'omesso versamento, art. 14, comma 2, per il ravvedimento). Le nuove misure dei commi da 4 a 8, che riscrivono diverse sanzioni fra cui quelle per la dichiarazione omessa o infedele di IMU e TARI, valgono invece solo per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2027 (comma 9).

VocePrima del D.Lgs. 147/2026Con il D.Lgs. 147/2026
Ravvedimento dopo l'avvio di un controlloPrecluso da accessi, verifiche o altre attività di accertamento conosciute dal contribuenteAmmesso fino alla notifica dell'atto di liquidazione o di accertamento, dal 12/08/2026
Dichiarazione IMU o TARI omessaDal 100% al 200% del tributo non versato, minimo 50 €100% del tributo non versato, minimo 50 €, per violazioni dal 01/01/2027
Dichiarazione IMU o TARI infedeleDal 50% al 100% del tributo non versato, minimo 50 €40% del tributo non versato, minimo 50 €, per violazioni dal 01/01/2027
Omesso versamento del tributo localeArt. 13 D.Lgs. 471/1997, richiamato dalle leggi di IMU e TARIArt. 13 D.Lgs. 471/1997 per ogni tributo locale; dal 01/01/2027 art. 38 del testo unico D.Lgs. 173/2024
Termine della dichiarazione TARI31 dicembre dell'anno successivo all'inizio del possesso o della detenzione; 30 giugno dell'anno successivo per le variazioniNovanta giorni dall'inizio del possesso o della detenzione e dalle variazioni, al Comune o al gestore
Tributi locali: sanzioni e ravvedimento prima e dopo il D.Lgs. 147/2026Fonte: Elaborazione SamBooks su art. 12, 28 e 39 D.Lgs. 147/2026, art. 1 c. 775 L. 160/2019, art. 1 c. 684, 685, 696 e 697 L. 147/2013Scarica i dati in CSV

La data che conta è quella in cui la violazione si consuma, cioè la scadenza dell'adempimento mancato. Una dichiarazione IMU che andava presentata entro il 30 giugno 2026 e non è stata presentata resta nella forchetta dal 100 al 200 per cento prevista dall'art. 1, comma 775, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche se la sanzione non è ancora stata irrogata: il comma 9 deroga alla legge più favorevole dell'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997. La dichiarazione per le variazioni avvenute nel corso del 2026 scade il 30 giugno 2027, e se manca si applica il 100 per cento fisso. Sulla TARI la misura storica è nei commi 696 e 697 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, modificati nello stesso modo dal comma 6.

Il quadro sostanziale dell'IMU, con esenzioni, versamento e dichiarazione, resta quello descritto in IMU: esenzioni, versamento, dichiarazione e sanzioni; le frazioni e i presupposti di ciascuna lettera del ravvedimento sono in Ravvedimento operoso: quale frazione spetta.

Il conto di un acconto IMU ravveduto a ottobre

Una S.r.l. possiede un ufficio A/10 e il 16/06/2026 non versa l'acconto IMU 2026, pari a 2.450,00 €. L'ufficio amministrativo se ne accorge a fine settembre e paga il 15/10/2026, al centoventunesimo giorno di ritardo. Superati i novanta giorni la sanzione base è il 25 per cento. La frazione è un ottavo (art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 472 del 1997): il 15/10/2026 cade dentro l'anno dall'omissione e prima del 30 giugno 2027, termine della dichiarazione IMU relativa al 2026, quindi la lettera b) vale con entrambi i riferimenti. Gli interessi maturano giorno per giorno al saggio legale, che per il 2026 è l'1,60 per cento annuo (art. 13, comma 2).

VoceImporto
Acconto IMU 2026 non versato il 16/06/2026 (codice 3918)2.450,00 €
Sanzione ridotta: 25% per 1/8 = 3,125% (lettera b)76,56 €
Interessi legali all'1,60% annuo per 121 giorni13,00 €
Totale sul codice 3918 il 15/10/20262.539,56 €
Acconto IMU 2026 di 2.450 € ravveduto dopo 121 giorni: il totale in F24Fonte: Elaborazione SamBooks su art. 13 D.Lgs. 472/1997, art. 13 D.Lgs. 471/1997 e art. 12 D.Lgs. 147/2026Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

Pagando entro il 14/09/2026, al novantesimo giorno, la base si sarebbe dimezzata al 12,5 per cento e la frazione sarebbe scesa a un nono: 34,03 € di sanzione e 9,67 € di interessi. Il mese in più costa 42,53 € di sola sanzione, dovuti per intero al superamento della soglia dei novanta giorni, che raddoppia la base e porta la frazione da un nono a un ottavo.

Nel modello F24 tutto viaggia su una riga sola. Per l'IMU sanzione e interessi del ravvedimento si versano insieme all'imposta, sotto lo stesso codice tributo, come precisa la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 29/E del 29 maggio 2020: nella sezione «IMU e altri tributi locali» si indica il codice 3918, il codice catastale del Comune, si barrano le caselle «Ravv.» e «Acc.» e come anno di riferimento si scrive il 2026, l'anno in cui l'imposta andava versata. La compilazione campo per campo è in Codice tributo 3918. Per un capannone del gruppo catastale D l'imposta si divide fra il codice 3925 (quota Stato) e il 3930 (incremento Comune), e ciascuna riga porta la propria sanzione e i propri interessi. I codici della serie 8900 usati per i tributi erariali, descritti in Codici tributo 8901-8911, sull'IMU non servono; lo stesso vale per i codici 3923 e 3924, riservati a interessi e sanzioni da accertamento.

Con il D.Lgs. n. 147 del 2026 cambia lo spazio del ravvedimento, mentre la misura resta quella di prima. Se il Comune ha già inviato un questionario o avviato una verifica, la regolarizzazione resta possibile finché non arriva l'atto di liquidazione o di accertamento, e dopo un processo verbale di constatazione o uno schema di atto le frazioni sono quelle legate agli atti ricevuti (un sesto, un quinto, un quarto, lettere da b-ter a b-quinquies). Il pagamento non ferma il controllo in corso (art. 13, comma 1-quater).

Dichiarazioni, domiciliazione e versamenti sbagliati

Accanto alle sanzioni, il decreto tocca alcuni adempimenti che un ufficio amministrativo gestisce ogni anno.

  • Dichiarazione IMU. L'art. 26 inserisce nell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 il comma 768-bis e abroga i commi 769 e 770. Il termine resta il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso è iniziato o sono intervenute variazioni, e la dichiarazione vale anche per gli anni seguenti se i dati non cambiano. La presentazione diventerà esclusivamente telematica con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che ne fisserà le modalità; nell'attesa si usano i modelli approvati con i decreti del 29 luglio 2022 e del 4 maggio 2023.
  • Dichiarazione TARI. Va presentata al Comune o al gestore del servizio rifiuti entro novanta giorni dall'inizio del possesso o della detenzione dei locali, e lo stesso termine vale per le variazioni (art. 28, che modifica i commi 684 e 685 della legge n. 147 del 2013). Prima il termine era il 31 dicembre dell'anno successivo all'inizio del possesso e il 30 giugno dell'anno successivo per le variazioni. Le utenze non domestiche che avviano i rifiuti urbani al riciclo o al recupero fuori dal servizio pubblico, con l'attestazione di chi svolge l'attività, non pagano la componente tariffaria legata alla quantità conferita; la scelta vale almeno due anni e si comunica entro il 30 giugno, con effetto dal 1° gennaio successivo (nuovo comma 649-bis). I codici di versamento sono in Codice tributo 3944 TARI.
  • Addebito diretto. La facoltà esisteva già: l'art. 118-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 consentiva agli enti territoriali, con propria deliberazione, una riduzione fino al 20 per cento di aliquote e tariffe a chi paga con addebito diretto sul conto. L'art. 2 del D.Lgs. n. 147 del 2026 la affida a una legge o a un regolamento dell'ente, permette di fissare un importo massimo su cui applicare la percentuale oppure un importo fisso alternativo alla percentuale, ed esclude le entrate riscosse esclusivamente con il modello F24 (nuovo comma 1-bis).
  • Comunicazioni prima dell'accertamento. Gli enti possono inviare i dati in loro possesso per favorire il ravvedimento, oppure avvisi bonari su versamenti tardivi, parziali od omessi con una sanzione ridotta; il contribuente ha sessanta giorni per mandare chiarimenti e ricevute (art. 3).
  • Rendita catastale impugnata. Se l'impresa contesta la rendita rettificata dall'Agenzia delle entrate e perde, il Comune recupera la maggiore IMU con i soli interessi legali, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al passaggio in giudicato della sentenza; in caso di esito favorevole il rimborso si chiede negli stessi termini e il Comune lo esegue entro centottanta giorni (art. 32).

Sul versamento all'ente sbagliato l'art. 18 del decreto disciplina la tassa automobilistica incassata da una Regione diversa da quella competente, con l'obbligo di riversamento e un modello di comunicazione per il contribuente. Per l'IMU la regola esiste già: il Comune che ha ricevuto un versamento destinato a un altro Comune deve riversarlo, anche su comunicazione del contribuente con gli estremi del pagamento, l'importo, i dati catastali e i due Comuni coinvolti (art. 1, comma 722, della legge n. 147 del 2013).

Le domande di chi ci arriva

Per la TARI non dichiarata la sanzione è ancora una forchetta o è diventata fissa?

Per le omissioni commesse fino al 31/12/2026 resta la forchetta dal 100 al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. Dal 1° gennaio 2027 diventa fissa al 100 per cento, e l'infedele dichiarazione al 40 per cento (art. 12, commi 6 e 9, D.Lgs. n. 147 del 2026). Il confronto è nella sezione «Cosa cambia, e da quale data».

Il Comune mi ha mandato un questionario sull'IMU: posso ancora ravvedermi?

Sì, dal 12 agosto 2026. Per i tributi locali accessi, verifiche e questionari non precludono più il ravvedimento, che resta possibile fino alla notifica dell'atto di liquidazione o di accertamento (art. 12, comma 3). Il pagamento non interrompe il controllo del Comune.

Con quale codice tributo si versano sanzione e interessi del ravvedimento IMU?

Con lo stesso codice dell'imposta: 3918 per gli altri fabbricati, 3925 e 3930 per i fabbricati del gruppo D. Si barra la casella «Ravv.» e si indica l'anno in cui l'imposta andava versata (risoluzione n. 29/E del 2020). I codici 3923 e 3924 valgono solo per somme da accertamento.

Ho pagato l'IMU a un Comune sbagliato: cosa devo fare?

Si comunica l'errore al Comune che ha incassato, indicando estremi e importo del versamento, dati catastali dell'immobile e Comune destinatario: la legge lo obbliga a riversare le somme a quello competente (art. 1, comma 722, legge n. 147 del 2013). L'art. 18 del D.Lgs. n. 147 del 2026 riguarda invece la tassa automobilistica.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, art. 12, commi 1, 2 e 3 — sanzioni dei tributi di regioni ed enti locali secondo il D.Lgs. n. 472 del 1997 e, dal 1° gennaio 2027, secondo il testo unico del D.Lgs. n. 173 del 2024; omesso versamento punito con l'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997; estensione ai tributi locali dell'art. 13, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 472 del 1997
  • D.Lgs. n. 147 del 2026, art. 12, commi 5, 6 e 9 — sanzioni fisse del 100 e del 40 per cento per la dichiarazione IMU e TARI omessa o infedele, per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2027
  • D.Lgs. n. 147 del 2026, artt. 2, 3, 18, 26, 28, 32 e 39 — riduzioni per addebito diretto, comunicazioni e avvisi bonari, tassa automobilistica versata all'ente incompetente, dichiarazione IMU, dichiarazione e tariffa TARI, IMU su rendita impugnata, entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3, comma 3, e art. 13, commi 1, 1-ter, 1-quater e 2 — legge più favorevole, salvo provvedimento di irrogazione definitivo; frazioni del ravvedimento, preclusione limitata alla notifica degli atti, controlli che proseguono, interessi al tasso legale giorno per giorno
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 1 — sanzione del 25 per cento sull'omesso versamento, ridotta alla metà entro novanta giorni
  • Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 774 e 775 — omesso versamento e dichiarazione omessa o infedele dell'IMU
  • Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 696, 697 e 722 — sanzioni dichiarative della TARI e riversamento dell'IMU versata a un Comune diverso da quello competente
  • Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, art. 118-ter — riduzione di aliquote e tariffe per chi paga con addebito diretto sul conto, nel testo precedente le modifiche dell'art. 2 del D.Lgs. n. 147 del 2026
  • Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 29/E del 29 maggio 2020 — codici tributo IMU in F24 e F24 EP; in caso di ravvedimento sanzioni e interessi si versano insieme all'imposta

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 30 settembre 2026.

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